Legge Regionale 18 dicembre 1987, n. 57
Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
2. Il contributo di cui all’articolo 2 è erogato con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Tale contributo, in sede di prima applicazione, sarà erogato - dietro presentazione del programma di attività e del relativo preventivo di spesa - entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art.4
Capitolo 11083/02 - cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo annuale all’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all’Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).
2. A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l’anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria).
3. Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico per l’anno 1987 al sopra citato capitolo 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 dicembre 1987
Melis