Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo Zincifera Sarda SpA in funzione della utilizzazione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli Enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Ente minerario sardo - EMSA - ente di diritto pubblico, è autorizzato a compiere gli atti necessari perchè la propria consociata Piombo Zincifera Sarda SpA, con sede in Iglesias, possa trasferire in tutto o in parte al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna i terreni ed i fabbricati di proprietà della stessa Piombo Zincifera Sarda SpA al prezzo simbolico di lire mille.
La relativa spesa grava sul capitolo 04110 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987.Art.2
Il patrimonio immobiliare così acquisito sarà destinato dalla Regione al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive da conseguirsi attraverso la promozione di progetti validi di utilizzazione definiti in accordo con gli enti locali interessati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.Art.3
Su richiesta dei comuni interessati ed in funzione dell’attuazione dei progetti di utilizzo di cui al precedente articolo 2 i cespiti immobiliari potranno essere dalle Regione trasferiti al prezzo simbolico di lire mille agli stessi comuni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 22 dicembre 1987
Melis