Legge Regionale 14 novembre 1988, n. 43
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, contenente Integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15: «Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l’assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale», già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8».
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
«Allo scopo di migliorare l’assistenza sanitaria l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, per l’impianto di nuovi centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti».
Art.2
«I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all’Assessorato regionale all’igiene e sanità corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 novembre 1988
Melis