Legge Regionale 13 dicembre 1988, n. 44
Costituzione del fondo regionale di garanzia per l’agricoltura e provvidenze per l’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Fondo regionale di garanzia per l’agricoltura
2. Per la copertura dei rischi derivanti dalla applicazione del comma precedente, è istituito il «».
3. La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura, è totale; essa viene concessa con provvedimento amministrativo.
4. In caso di insolvenza, l’Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.
Art.2
Fusione dei precedenti fondi di garanzia
2. Sul fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1.
3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, col quale l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.
4. A tal fine nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:
3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, col quale l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 36107 - (3.6.1.) - Disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo, da riservare al fondo regionale di garanzia per l’agricoltura (art. 2 della presente legge) - PM.
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Cap. 06221/01 (2.1.2.4.3.5.10.10) (02.01) - Fondo regionale di garanzia per l’agricoltura (art. 1 della presente legge)
PM.
5. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
Art.3
Abrogazione di norme precedenti
2. I rischi connessi con i finanziamenti già effettuati, previsti dalle norme citate nel precedente comma, nonché quelli connessi con le operazioni creditizie assistite dalla garanzia regionale ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 e dell’articolo 57 della legge regionale 20 maggio 1983, n. 12, graveranno sul «Fondo regionale di garanzia per l’agricoltura».
3. Potranno altresì gravare sul medesimo fondo con l’applicazione della normativa di cui al precedente articolo 1, le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.
Art.4
Garanzia sussidiaria del fondo interbancario
Art.5
Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli
2. L’intervento non si applica quando possono essere concesse provvidenze regionali o statali che prevedano l’assestamento di passività.
3. In analogia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura, determina i settori di intervento e le circostanze o eventi dannosi; fissa la misura del finanziamento, in relazione all’ammortamento delle passività risultanti in essere nei periodi volta per volta considerati; fissa la durata delle operazioni.
4. I mutui sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il tasso a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato.
6. I mutui sono concessi previa emissione di nullaosta, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
7. Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno 1988 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 06073 - (cat. prog. 06.03) (2.1.2.4.3.4.10.10.) (02.01) - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5 della presente legge) con lo stanziamento di Lire 7.000.000.000.
8. A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2002, un limite d’impegno di lire 7.000.000.000.
9. Alla predetta spesa si fa fronte con l’utilizzazione del limite d’impegno di pari importo, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 (capitolo 06072) ed a tal fine è autorizzato lo storno della somma di lire 7.000.000.000 da detto capitolo a favore del capitolo 06073.
10. Conseguentemente è abrogato il predetto articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 ed è soppresso il relativo limite di impegno.
Art.6
Opere pubbliche infrastrutturali
2. Alla realizzazione delle stesse provvede l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.
Art.7
Contributi relativi ai piani di valorizzazione
Art.8
Anticipazioni dei contributi
2. La liquidazione dell’anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell’80% per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.
3. Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli, delle cooperative e degli enti pubblici che all’entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.
4. Sono abrogati l’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 e l’articolo 44 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
Art.9
Associazione dei produttori
1. Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 14): «Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro
unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie».
Art. 17): «Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive modificazioni ed integrazioni».
Art.10
Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole
Art.11
Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo
2. Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.
3. Ai fini di cui al precedente primo comma, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 36101
(3.6.1.) - Disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268, da riservare al fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dall’articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 di cui all’articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 (art. 11 della presente legge)
pm.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, orto - frutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Art.12
Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell’acqua per l’irrigazione
2. L’erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
3. Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06229/08 - (N.I.) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Finanziamento al Consorzio di bonifica del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati
Lire 400.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
lire 400.000.000
mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.
Art.13
Attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 1987
Art.14
Incremento del titolo di spesa P/1.07
Art.15
Mutui per acquisto fondi rustici
«1. L’articolo 9, lettera b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 recante «Concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici» si interpreta nel senso che il divieto di concessione del mutuo riguarda l’intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi.
2. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita del bene a favore delle persone di cui sopra».
Art.16
Produzioni ottenute con lotta biologica integrata
2. Gli indirizzi politico - amministrativi dell’intervento vengono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.
4. Per l’ordinazione dei pagamenti, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
5. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (NI) (02.01) - AS- 2.1.2.4.3.3.10.10 con la seguente denominazione «Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate all’alimentazione umana - legge 8 novembre 1986, n. 752» e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.
7. Nello stato di previsione dell’entrata, sempre del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 è incrementato dell’importo di lire 1.200.000.000.
Art.17
Anticipazioni a Consorzi di secondo grado
Art.18
Fondo di commercializzazione
Art.19
Distillazione straordinaria
2. Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.
3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.
4. Nel bilancio della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06229-02
(NI) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Sussidio straordinario per agevolare l’eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio
Lire 3.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In diminuzione:
Capitolo 06095
Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli Lire 3.000.000.000.
Art.20
Prestiti alle cooperative lattiero - casearie
2. L’Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l’ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.
3. Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo
previsto dalla legislazione dello Stato.
Art.21
Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra
2. Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.
3. Per l’ordinazione dei pagamenti, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
4. Le spese derivanti dall’applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988:
Capitolo 06202
AS (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21 della presente legge).
5. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato d previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 06231/01
Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative
Lire 1.000.000.000
Capitolo 06234/01 -
Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici
Lire 1.000.000.000
Art.22
Saldo di impegni relativi a contributi per l’irrigazione
Art.23
Consorzio latterie sociali Sardegna
2. Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.
3. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (NI 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 («Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna»).
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229-09 con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna».
5. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:
06200 - Contributi per l’apicoltura
lire 1.000.000.000
06229-04 - Contributi per opere agrituristiche
lire 500.000.000
06229-05 - Fondo di rotazione per mutui agrituristici
lire 500.000.000
06229-06 - Programmi di promozione dell’agriturismo
lire 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 dicembre 1988
Melis