Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 37
Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA)
Art.1
Programma straordinario per la sughericoltura
2. La Giunta regionale sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, foreste ed industria, su proposta dell’Assessorato della difesa dell’ambiente che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione e del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 "Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura", approva un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all’incremento delle unità produttive e dell’occupazione.
Art.2
Valorizzazione e utilizzazione del sughero
Art.3
Costituzione di un "Monte sugherete"
Art.4
Attività di formazione
2. La gestione dei corsi è affidata, tramite convenzione redatta sulla base di apposito regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale, alla Stazione sperimentale del sughero.
3. I corsi di formazione potranno essere affidati, sulla base di apposite convenzioni, predisposte dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ad imprese operanti nel settore che diano sufficienti garanzie ed affidabilità.
4. Per lo svolgimento degli esami finali e la concessione degli attestati di qualifica si applica l’articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
Art.5
Contributi per l’impianto ed il reimpianto delle sugherete
2. L’erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del comma precedente. La misura dell’anticipazione è pari al 50 per cento del contributo.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.
5. Al punto b) dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 sono aggiunte le seguenti parole: "messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi".
Art.6
Contributi per la demaschiatura, l’estrazione del sughero bruciato e la potatura di formazione
2. Per le operazioni previste nel primo comma può essere inoltre concesso un mutuo a tasso agevolato per la parte di spesa non ammessa a contributo.
Art.7
Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola
2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.
CAPO II
(DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA)
Art.8
Procedura per l’abbattimento delle piante da sughero
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione all’abbattimento entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.9
Sanzione per l’abbattimento delle piante senza autorizzazione
Art.10
Sanzione per l’amputazione dei rami
2. La violazione delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta una sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 500.000 per ogni pianta.
Art.11
Esercizio delle colture agrarie
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l’Ispettorato non provvede sulla domanda l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione, l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.12
Sanzione per l’esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione
Art.13
Pascolo nelle sugherete
2. L’autorizzazione è concessa per periodi non superiori a tre mesi e deve indicare il carico di bestiame ammissibile.
3. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
5. In caso di diniego dell’autorizzazione, l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
6. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.14
Sanzione per pascolo non autorizzato
Art.15
Decespugliamento
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.16
Sanzione per il decespugliamento non autorizzato
Art.17
Demaschiatura
2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorsa misurate come dianzi specificato.
Art.18
Sanzione per la demaschiatura irregolare
Art.19
Estrazione del sughero
Art.20
Sanzione per l’estrazione irregolare del sughero
Art.21
Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni
2. L’Ispettorato è tenuto a concedere o negare l’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l’Ispettorato non provvede l’autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
5. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.22
Modalità dell’operazione di decortica
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000
Art.23
Periodo di estrazione del sughero
2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettorati forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per pianta.
Art.24
Sanzioni previste da altre norme
Art.25
Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
Art.26
Competenza ad irrogare le sanzioni
Art.27
Esclusione e revoca delle provvidenze
Art.28
Concessione delle provvidenze
2. Per l’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
3. L’emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
Art.29
Abrogazione del Titolo II della legge regionale 13/1959
CAPO III
(PROVVIDENZE A FAVORE DELL’INDUSTRIA SUGHERIERA)
Art.30
Contributi ai Consorzi per l’istituzione di centri di elaborazione dati
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 100.000.000.
Art.31
Contributi per impianti di prima lavorazione
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. L’erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo delle opere.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al 50 per cento del contributo.
5. L’Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.
Art.32
Contributi a Consorzi per spese di gestione
2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.
Art.33
Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione
2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.
Art.34
Concessione di contributi ai consorzi
Art.35
Provvidenze a favore dell’industria sugheriera
a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;
b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.
Art.36
Fondo di rotazione per lo sviluppo dell’industria sugheriera
2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l’abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata tra l’Assessore regionale dell’industria e gli istituti di credito.
Art.37
Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 55
2. Il fondo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 è soppresso e le eventuali disponibilità finanziarie dello stesso sono trasferite nel fondo di rotazione per lo sviluppo dell’industria sugheriera.
CAPO IV
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1952, N. 5 "Istituzione della Stazione sperimentale del sughero")
Art.38
Modifica dell’art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5
"La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione delle sughere nonché la utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti".
Art.39
Modifiche all’articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero
"La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:
a) studiare i problemi biologici, silvicolturali e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
b) studiare i problemi legati all’applicazione della tecnologia ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
d) promuovere e dirigere corsi teorico - pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sugherifere modello da servire d’esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;
f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l’utilizzazione dei suoi prodotti;
h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all’incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;
i) promuovere ed organizzare, d’intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;
l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;
m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;
n) studiare il miglioramento genetico dell’albero del sughero.
Art.40
Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero
"La Stazione sarà divisa in due servizi: Servizio Affari Generali e Servizio Studi e Sperimentazioni".
Art.41
Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero
"Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali dell’industria e della difesa dell’ambiente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria, agricoltura e foreste.
Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) un docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura della Facoltà agraria dell’Università di Sassari;
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante degli industriali del sughero;
e) due esperti di particolare competenza nelle materie silvoforestali;
f) un esperto dottore in economia e commercio di particolare competenza nel settore del marketing;
g) un esperto ingegnere meccanico;
h) un rappresentante dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente".
CAPO V
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.42
Norma finanziaria
In aumento
05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05033 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.11) (03.08) - Interventi a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 05034 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.11) (03.08) - Mutui a tasso agevolato a favore della sughericoltura previsti dal Capo I della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 05035 (NI)
(2.1.2.1.0.3.10.11 (03.08) - Somme per l’acquisizione di complessi sughericoli significativi - art. 3 della presente legge
pm.
09 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
Capitolo 09045-02 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Interventi in conto capitale a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
lire 1.000.000.000
Capitolo 09045-03 (NI)
(2.1.1.6.3.2.10.28) (08.02) - Interventi in conto gestione a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
pm.
Capitolo 09045-04 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Mutui a tasso agevolato a favore dell’industria sughericola previsti dal Capo III della presente legge
pm.
Capitolo 09045-05 (NI)
(2.1.2.4.3.3.10.28) (08.02) - Versamento al fondo di rotazione previsto dall’articolo 36 della presente legge
pm.
10 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10014 (NI)
(1.1.1.5.3.2.06.05) (05.02) - Somme per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale previsti dall’articolo 4 della presente legge
pm.
Capitolo 03019 -
Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1989)
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 1 della Tabella C allegata alla legge finanziaria.
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge valutate in lire 3.000.000.000 annue gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
CAPO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)
Art.43
Regolamento di attuazione
Art.44
Revoca delle provvidenze
Art.45
Attività informativa
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1989
Melis