Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38
Norme per la ripartizione dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente "Norme per la edificabilità di suoli" e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l’edilizia destinata al culto.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
2. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota di base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati.
Art.2
Disciplina delle opere per servizi religiosi
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate nell’ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80 per cento del contributo annuale previsto avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte dell’opera finanziata.
4. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5.
5. Agli enti religiosi, verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all’esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
Art.3
Individuazione delle aree
Art.4
Parametri di superficie
Art.5
Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per l’edilizia del culto
2. Di tale Comitato fanno parte:
- l’Assessore dei lavori pubblici che esercita la funzione di Presidente o un suo delegato;
- il Presidente della Conferenza episcopale sarda o un suo delegato;
- il rappresentante tecnico delle diocesi sarde;
- i sovrintendenti dei beni ambientali, architettonici e artistici delle quattro Province sarde, nel caso di opere di restauro;
- un rappresentante dei Comuni interessati all’assegnazione delle aree di cui al secondo comma dell’articolo 2 della presente legge;
- da due architetti particolarmente esperti in edilizia per il culto nominati dall’ordine regionale della categoria.
3. Funge da segretario un funzionario direttivo dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art.6
Compiti del Comitato
2. Ai componenti di tale Comitato spetta il trattamento previsto dalla normativa regionale in vigore.
Art.7
Norma finanziaria
2. Alla suddetta spesa si fa fronte con lo storno di pari importo del capitolo 03016 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1989.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989
Melis