Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 39
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Istituzione e finalità
2. La Commissione, in applicazione dell’articolo 3 della Costituzione, opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunità.
Art.2
Funzioni
a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile della Regione, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
b) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori regionali che investono la condizione femminile;
c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità dell’articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;
d) valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;
e) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all’applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
f) vigila sull’applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;
g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazione di leggi di parità, rilevati d’ufficio o su segnalazione - denuncia;
h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l’accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l’imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
i) promuove e collabora nell’attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d’intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
l) favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;
m) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
n) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all’articolo 1.
2. Gli organi e gli uffici regionali sono tenuti ad inviare alla Commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.
3. La Giunta regionale consulta preventivamente la Commissione, anche su richiesta della stessa, sui disegni di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.
4. Gli organi amministrativi regionali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione.
5. Gli uffici dell’Amministrazione della Regione, degli enti pubblici da essa dipendenti, delle aziende autonome e dei concessionari di pubblici servizi regionali, sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.
Art.3
Composizione e modalità di elezione.
2. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Consigliere di parità della Commissione regionale per l’impiego e la delegata della Consulta femminile regionale.
Art.4
Rapporti di collaborazione
- la Consulta regionale femminile operante presso il Consiglio regionale;
- la Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo;
- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro.
Art.5
Organi
2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione.
3. Può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dalla Commissione.
4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
Art.6
Sede
2. La Giunta regionale può deliberare, su proposta della Commissione per la parità e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.
Art.7
Gettoni di presenza
Art.8
Attività programmatoria
Art.9
Termine di istituzione
Art.10
Coordinamento
Art.11
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1989, nello stato di previsione della Presidenza della Giunta è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento sottoindicato:
Capitolo 01062
(1.1.1.4.01.01) (01.03) - Spese per l’attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne (art. 2 della presente legge)
lire 50.000.000
3. Nello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, il capitolo 02102 del medesimo bilancio per il 1989 è incrementato di lire 50.000.000.
4. Alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di lire 100.000.000 del capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art.12
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989
Melis