Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 40
Disposizioni per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Disposizioni
2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori.
3. Al predetto personale e a quello assunto per la attività di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo.
4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.
Art.2
Riconoscimento dell’anzianità di servizio
a) due terzi, se le mansioni espletate corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’UNCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani;
b) cinquanta per cento, per mansioni corrispondenti ai restanti livelli di paga.
2. Al personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l’orario di lavoro per gli operai forestali.
Art.3
Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989
Melis