Legge Regionale 10 agosto 1990, n. 39
Controllo sulle deliberazioni adottate dall’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II", a carattere scientifico (INRCA).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Controlli sulle deliberazioni dell’istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani
2. I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e nell’art. 31 ella legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 concernente il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali.
Art.2
Deliberazione soggette al controllo
a) l’assunzione del personale, compreso quello a termine;
b) la stipulazione di contratti di ricerca e l’istituzione di borse di studio;
c) il trattamento economico del personale;
d) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
e) le transazioni.
Art.3
Controllo del Comitato regionale e del Comitato circoscrizionale
2. Copia di tutte le deliberazioni dovrà essere trasmessa, per conoscenza, contestualmente all’invio al Comitato di controllo, all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
Art.4
Annullamento delle deliberazioni
2. L’annullamento della deroga dovrà essere richiesta dall’Istituto con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
Art.5
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 agosto 1990
Floris