Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 10 agosto 1990, n. 39

Controllo sulle deliberazioni adottate dall’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II", a carattere scientifico (INRCA).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Controlli sulle deliberazioni dell’istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani
1. I controlli sulle deliberazioni dell’Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani (INRCA), concernenti l’attività assistenziale della sede di Cagliati, sono esercitati dai Comitati di controllo di cui alle leggi regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e 23 agosto 1985, n. 20.
2. I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e nell’art. 31 ella legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 concernente il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali.


Art.2
Deliberazione soggette al controllo
1. Sono soggette al controllo, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, le deliberazioni concernenti:
a) l’assunzione del personale, compreso quello a termine;
b) la stipulazione di contratti di ricerca e l’istituzione di borse di studio;
c) il trattamento economico del personale;
d) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
e) le transazioni.


Art.3
Controllo del Comitato regionale e del Comitato circoscrizionale
1. Sulle deliberazioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo il controllo viene esercitato dal Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, mentre le restanti deliberazioni verranno sottoposte al controllo del Comitato circoscrizionale di controllo, di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, entrambi con sede in Cagliari.
2. Copia di tutte le deliberazioni dovrà essere trasmessa, per conoscenza, contestualmente all’invio al Comitato di controllo, all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.


Art.4
Annullamento delle deliberazioni
1. Non è consentito l’annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti, sempre per la parte assistenziale, ove la deroga sia stata autorizzata, con riguardo alle finalità specifiche dell’Istituto, mediante decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della ricerca scientifica.
2. L’annullamento della deroga dovrà essere richiesta dall’Istituto con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.


Art.5
Urgenza
1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 agosto 1990

Floris