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Legge Regionale 21 dicembre 1990, n. 45

Disposizioni per l’esame e l’approvazione del piano di sviluppo, del programma e del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, deroghe alla legge regionale 1°agosto 1975, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. In deroga a quanto disposto dal terzo e quarto Comma dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, già sostituiti dal quarto e quinto comma dell’articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, il piano regionale di sviluppo è discusso ed approvato dal Consiglio regionale senza il preventivo parere d’intesa e contestualmente al programma e al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4 e dal secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, il piano generale di sviluppo ed il programma pluriennale per il triennio 1991-1993 sono approvati dal Consiglio regionale; i programmi di attuazione della legge 24 giugno 1974, n. 268, sono approvati ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge.


Art.2
(entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 dicembre 1990

Floris