Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 31
Interventi per la tutela e l’educazione sanitaria delle attività sportive.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Oggetto
Art.2
Destinatari
a) a tutti i cittadini per la promozione dell’educazione sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva;
b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo, ricreativo e di tempo libero;
d) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico, professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventù ;
e) ai disabili i quali praticano o intendono praticare le attività di cui alle lettere precedenti.
Art.3
Funzioni della Regione
2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia le relative autorizzazioni.
Art.4
Funzioni delle Unità sanitaria locali
a) la promozione dell’educazione sanitaria sportiva;
b) l’accertamento e la certificazione dell’idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, e dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistiche secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992;
c) l’effettuazione e la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
d) l’organizzazione di pronto soccorso, assistenza e controllo medico in occasione di competizioni sportive secondo la normativa vigente;
e) la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
f) la riabilitazione funzionale degli atleti, nonché l’accertamento e la certificazione della reintegrazione dell’atleta nell’attività sportiva, ai sensi della vigente legislazione.
2. Per l’attività sportiva non agonistica le funzioni sono esercitate dai servizi sanitari di base, a livello di distretto sanitario, ove esistente.
3. Per l’attività sportiva agonistica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai servizi specialistici poliambulatoriali, dal servizio previsto dall’articolo 25 lettera a) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e dai competenti servizi delle Università della Sardegna.
4. Nell’ambito dell’Unità sanitaria locale le prestazioni mediche sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport in possesso dell’attestato previsto dall’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonché dai medici generici e pediatrici convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. Gli accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma lettera b) ed e) sono effettuati in strutture sanitarie gestite direttamente dall’Unità sanitaria locale.
6. In relazione a comprovate necessità le Unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della Federazione medico sportiva italiana del CONI, con i quali abbiano concluso un’apposita convenzione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale.
Art.5
Funzioni dei presidi multizonali
a) collaborano con le Unità sanitarie locali per attività integrative e di supporto;
b) collaborano con la Commissione speciale di revisione di cui al successivo articolo 12;
c) provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali ai controlli antidoping;
d) svolgono attività di collaborazione per attività formative per medici e massaggiatori sportivi;
e) svolgono attività informative, didattiche, di consulenza e di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.
Art.6
Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati e dei medici scolastici
a) interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive, nonché di educazione alimentare ed ecologica;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;
c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività fisico - ricreativa;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche( D.M. 28 febbraio 1983);
e) le vaccinazioni antitetaniche e le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma del presente articolo sono effettuati altresì dai medici scolastici.
Art.7
Compiti dei servizi specialistici delle Unità sanitarie locali
a) agli interventi e alla promozione di iniziativa di educazione sanitarie relative alla pratica sportiva;
b) al coordinamento degli interventi dei medici e delle strutture di base in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
c) agli interventi tecnici di consulenza nonché agli accertamenti sanitari richiesti dagli operatori indicati nel precedente articolo 6;
d) agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità specifica per soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche;
e) all’effettuazione di accertamenti psico – diagnostici e psico - terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;
f) ai servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive;
g) ai prelievi e agli altri adempimenti relativi al controllo antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali.
Art.8
Disposizioni in materia di controllo antidoping
2. L’esame e l’analisi del campione sono effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.
Art.9
Oneri delle prestazioni
2. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, di cui al precedente articolo 8, sono a carico dell’ente organizzatore della competizione sportiva.
Art.10
Partecipazione degli utenti
Art.11
Doveri dell’associazionismo sportivo
2. Le società e le associazioni sportive sono tenute a presentare ai rispettivi comitati competente delle federazioni del CONI e degli enti di promozione, all’atto del tesseramento dell’atleta, il certificato di idoneità .
3. I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo - ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente Unità sanitaria locale, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, lettera d).
Art.12
Commissione regionale di revisione
2. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale della sanità .
3. La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale.
4. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.
5. Per l’esercizio delle funzioni la Commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l’esecuzione degli accertamenti specialistici occorrenti nel caso specifico.
Art.13
Commissione regionali per la tutela sanitaria dello sport
2. La Commissione è composta da:
- l’Assessore regionale della Sanità , o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- l’Assessore regionale competente in materia di sport, o un suo delegato;
- il delegato regionale del CONI;
- il sovrintendente scolastico;
- un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato dal comitato regionale del CONI;
- un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
- un rappresentante della FMSI;
- un rappresentante della federazione regionale dell’ordine dei medici;
- un rappresentante della FISA.
3. Funge da Segretario un funzionario dell’Assessorato regionale della sanità .
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della sanità , sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.
Art.14
Aggiornamento e qualificazione professionale
2. La Regione promuove altresì , nell’ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la Commissione regionale tecnico - consultiva di cui all’articolo 12, corsi di formazione per massaggiatori sportivi.
Art.15
Norma finanziaria
- quanto a lire 300.000.000 con l’utilizzo di una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale;
- quanto a lire 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato della spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1991 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
2. Nello stesso bilancio di previsione per l’anno 1991, il capitolo 02102 relativo alle spese per il funzionamento delle commissioni dello stato della spesa dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione è incrementato di lire 50.000.000.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul capitolo 12133 relativo al fondo sanitario nazionale e sul capitolo 02102 del bilancio della regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, 30 agosto 1991
Floris