Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32
Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
Finalità
Art.2
Obiettivi
Art.3
Definizioni di barriera architettonica e localizzativa
2. AI fini della presente legge per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al coloro di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria e/ o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
Art.4
Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei messi di pubblico trasporto.
2. In relazione a quanto previsto al primo comma, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l’installazione dei manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.
Art.5
Campo di applicazione
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità e quelli di carattere artistico, storico, culturale;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani nonché i parcheggi;
e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
f) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;
g) i mezzi di trasporto pubblico di persone su, gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale o locale.
Art.6
Norme tecniche di attuazione
Art.7
Censimento degli immobili ed edifici pubblici.
2. Al censimento provvedono i Comuni sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale.
3. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art.8
Atti di programmazione regionale
Art.9
Atti di programmazione comunale o provinciale
2. Trascorso il previsto termine la Regione nomina un Commissario ad acta per la predisposizione dei piani di cui all’articolo 32, ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. L’approvazione dei piani biennali di cui al precedente comma abilita i Comuni e le Province alla richiesta delle sovvenzioni regionali di cui al successivo capo III, in base all’articolo 2, lettera a), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA)
Art.10
Disposizioni generali
Art.11
Autorizzazioni e concessioni ad edificare
Art.12
Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata
2. Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all’interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.
Art.13
Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica
2. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 14, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede, a proprie spese, alle modifiche dell’alloggio per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare, affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/ o psichiche.
Art.14
Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica
2. Entro i successivi sei mesi gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l’indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alla necessità del richiedente, gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. In deroga alle procedure di assegnazione di cui all’articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, i Comuni provvedono all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prescindendo dall’ordine della competente graduatoria definitiva, ai soggetti aventi disabilità motoria permanente grave inseriti nelle sub - graduatorie di cui al secondo comma dell’art. 13 della stessa legge - comprensive dei nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a. 6) dell’articolo 9 della citata legge - per i quali venga accertata una situazione di disagio abitativo.
5. Gli alloggi di cui al comma precedente, sia si risulta che di nuova costruzione, debbono insistere nei piani terra o, comunque, prossimi agli accessi degli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Art.15
Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumento urbanistici vigenti.
2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell’estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.
Art.16
Variazione della destinazione d’uso degli immobili
2. Il Sindaco, ove intenda assentire all’istanza di variazione d’uso, accerta il possesso da parte dell’immobile delle caratteristiche previste dalla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
Art.17
Consulenza regionale agli enti locali
2. L’attività di consulenza è svolta dal Servizio regionale dell’edilizia abitativa.
CAPO III
(CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI.)
Art.18
Sovvenzioni regionali
2. Le sovvenzioni sono concesse ed erogate con le modalità indicate dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 34, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989.
CAPO IV
(TRASPORTI)
Art.19
Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente comma la Regione, nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali prevede la destinazione di risorse finanziarie per il progressivo adeguamento dei mezzi previsti dai diversi sistemi di trasporto collettivo, da determinarsi con riferimento allo sviluppo tecnico - produttivo e per l’adeguamento e realizzazione delle strutture, infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.
3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, la proposta di regolamento contenente le disposizioni tecniche di attuazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto e nelle strutture ed infrastrutture connesse.
Art.20
Abolizione delle barriere localizzative
2. Decorsi sei mesi dall’esecutività della deliberazione di approvazione di tali prescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi sprovvisti dei prescritti sistemi tecnici.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata a concedere adeguati contributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico.
Art.21
Concessioni
Art.22
Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.23
Norma finanziaria
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 6.000.000.000
mediante utilizzo di una quota della riserva prevista dalla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 13 del 30 aprile 1991 (legge finanziaria).
In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08059/ 02
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.08.07 (03.02)
Spese per l’effettuazione del censimento degli immobili e degli edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche (art. 7 della presente legge)
lire 100.000.000
Capitolo 08059/ 03
(N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.07 (03.02)
Contributi ai Comuni ed alle Province per l’adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. lavori pubblici (14 giugno 1989, n. 236 e art. 18 della presente legge)
lire 3.900.000.000
13 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Capitolo 13046
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.08.07 (02.06)
Contributi alle aziende di trasporto collettivo per l’adeguamento dei mezzi e delle strutture di servizio alle esigenze dei cittadini portatori di handicap (artt. 19 e 20 della presente legge)
lire 2.000.000.000
2. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 30 agosto 1991
Floris