Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 36
Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Monserrato" della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
2. E’ contestualmente modificata la tabella A allegata alla predetta legge regionale.
Art.4
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
3. Il distacco del personale da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire, prioritariamente, il funzionamento degli Uffici demografici, elettorale e leva, degli uffici di segreteria, ragioneria e tecnico; una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica ed un numero di operai e bidelli idoneo a garantire interventi urgenti di manutenzione ed il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo Comune.
4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50 per cento di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione.
5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l’entrata in vigore della corrente legge e della chiusura dell’esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall’entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.
6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62.
7. Il nuovo Comune provvederà a prendere in carico il personale distaccato dopo verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell’ente.
8. In attesa dell’espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo Comune, le funzioni di tesoriere saranno svolte dal tesoriere del Comune madre.
Art.5
Art.6
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03145 -
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 - legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
L. 500.000.000
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04179-04 -
(Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11. 33 - cat. Progr. 04.15. (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Monserrato per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli Uffici comunali (art. 5 della presente legge)
L. 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 novembre 1991
Cabras