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Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 17

Provvidenze diverse a favore dell’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Capitalizzazione delle società cooperative
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi - che operano nel settore della raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi su prestiti agrari, con durata quinquennale, da erogare a favore dei soci degli enti sopra indicati, anche per il tramite degli enti medesimi, allo scopo delegati dai soci, e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e al versamento di quote sociali.
2. I prestiti saranno assistiti dalla garanzia regionale di cui all’articolo 2 e seguenti della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, previsti in lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1992, fanno carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 (cap. 06097).


Art.2
Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas
1. Nell’anno 1992 è concesso un contributo straordinario di lire 2.300.000.000 al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l’ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

Art.3
Ristrutturazione delle cooperative agricole
1. Ai fini della attuazione dell’articolo 57 della egge regionale 27 giugno 1986, n. 44, le strutture delle cooperative che deliberano l’autoscioglimento possono, in alternativa alla vendita:
a) essere cedute a terzi, nelle forme e nei modi volta per volta fissati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, al fine di garantire una ripresa del comparto produttivo nel quale o stabilimento operava o di altri comparti di interesse locale;
b) essere vendute, a prezzo simbolico, alle amministrazioni ocali o agli enti pubblici che presentano un idoneo piano di utilizzo.
2. A valere sul fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, l’Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al pagamento del 90 per cento degli oneri derivanti dall’assolvimento della garanzia prestata dalle cooperative lattiero-casearie a favore del Consorzio regionale latterie sociali Sardegna a tutela dei prestiti di esercizio concessi a quest’ultimo ente ai sensi del vigente ordinamento in materia di credito agrario. Per la differenza, a richiesta delle cooperative interessate, può essere concesso il mutuo di assestamento previsto dal citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14. La Regione subentra nelle ragioni delle cooperative garanti verso l’ente garantito.
3. In sede di applicazione del citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, del citato articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, nº 44, e del precedente secondo comma, l’amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti erogati da Istituti di credito a valere sui fondi di rotazione o anticipazione regionali o dalla concessione di contributi.
4. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, l’Amministrazione regionale ‘autorizzata a predisporre un programma - recante una spesa complessiva non superiore a lire 10.000.000.000 - per la ricapitalizzazione, mediante interventi contributivi - delle cooperative agricole di raccolta, valorizzazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione. Il programma, predisposto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, è riservato alle cooperative che, pur trovandosi in una situazione contingente di squilibrio economico-finanziario, dimostrino di avere comprovate possibilità di ripresa economica ed è approvato ai sensi degli articoli 4, lett. i) e 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, l’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma recante una spesa complessiva non superiore a lire 2.500.000.000 per il ripianamento dei debiti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, delle associazioni dei produttori agricoli riconosciuti ai sensi della legislazione regionale. Il programma, predisposto dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, è approvato dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 4, lett. i) e 5 della egge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 24.500.000.000 e grava per 17.000.000.000 sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 14/1981 e per lire 7.500.000.000 con una quota degli stanziamenti disposti nell’anno finanziario 1992 sul capitolo 06223.


Art.4
Settore caprino
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11 della egge regionale 28 aprile 1992, n. 6 sono estese al settore caprino.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano nei limiti degli stanziamenti esistenti sul capitolo 06205 del bilancio della Regione per il 1992.


Art.5
Impianti cooperativi di trasformazione
1. A richiesta delle cooperative beneficiarie, una quota del contributo erogato dall’Amministrazione regionale per gli impianti cooperativi di trasformazione, in base alla normativa vigente, può essere convertita nel concorso interessi sui mutui integrativi concessi dagli Istituti di credito.
2. In tal caso l’intervento complessivo, costituito dalla sommatoria del contributo e del mutuo concessi, non può superare l’importo della spesa ammessa dall’Amministrazione regionale.
3. Il tasso minimo a carico dei beneficiari dei predetti mutui non può essere inferiore a quello minimo previsto dal Ministero del Tesoro per le opere di miglioramento fondiario.


Art.6
Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita
1. L’amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al CONSARCORI (Consorzio sardo fra e cooperative della rinascita) un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1 gennaio 1992 (cap. 06337).

Art.7
Contributi alle Associazioni dei prodotti agricoli
1. Una quota dello stanziamento del capitolo 06319 del bilancio per il 1992, non superiore a lire 900.000.000, è destinata alle Associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, per le spese sostenute negli anni 1990 e 1991.
2. All’articolo 4, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico della Regione".


Art.8
Fondo dotazione COLVAS
1. Al fine di contribuire al decollo del polo unico del latte vaccino, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COLVAS (Consorzio latte vaccino sardo) un fondo di dotazione di esercizio dell’importo di lire 500.000.000, per il perseguimento delle finalità statutarie (cap. 06209). I programmi annuali di spesa sono previamente approvati dall’Assessorato della agricoltura, che eserciterà il controllo sull’utilizzo del fondo medesimo.

Art.9
Abrogazioni di pareri
1. L’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, concernente provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori, è soppresso.

Art.10
Contributi ai Comuni per l’adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera - mostra - mercato zootecnico.
1. E’ autorizzata, per l’anno 1992, l’erogazione di un contributo complessivo di lire 1.400.000.000 per l’adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera - mostra - mercato zootecnico, da ripartire in ragione di:
lire 800.000.000 al Comune di Ozieri;
lire 200.000.000 al Comune di Nuragus;
lire 200.000.000 al Comune di Abbasanta;
lire 200.000.000 al Comune di Macomer.


Art.11
Piani particellari di espropriazione
1. Fatti salvi i provvedimenti di concessione già definiti all’entra in vigore della presente legge, il finanziamento delle spese per i piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del "programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agropastorale", farà carico al titolo di spesa P/1.01, istituito sulla contabilità speciale del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
2. I procedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree di sedime verranno promossi dagli enti concessionari delle opere.
3. L’articolo 42 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è abrogato.


Art.12
Modifiche ed integrazioni dell’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44
1. Il concorso regionale sulle passività già in ammortamento ammesse ad usufruire dei mutui di assestamento, previsti dall’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, viene riconosciuto fino alla data di stipula del contratto di mutuo di assestamento.
2. Le semestralità e le annualità degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento dei mutui previsti dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 possono essere capitalizzati su richiesta del mutuatario
3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava, nei limiti dello stanziamento esistente, sulle disponibilità del capitolo 06073 del bilancio della Regione per il 1992 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.


Art.13
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. Al paragrafo 6.6 del titolo di spesa P/1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Le iniziative alle quali provvede direttamente ‘Amministrazione regionale possono essere indirizzate anche a favore di produttori e trasformatori ancorchè non associati in cooperative o consorzi, con preferenza per le cooperative e loro consorzi."


Art.14
Albo degli imprenditori agricoli
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 è abrogato il titolo IV della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.
2. A decorrere dalla stessa data è istituito presso l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - EISAT - il nuovo albo degli imprenditori agricoli.
3. Le domande per l’iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli sono presentate, direttamente o tramite l’ERSAT, ai comitati comprensoriali agricoli che deliberano sulla sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo. Per l’istruttoria delle domande di iscrizione all’albo i comitati comprensoriali agricoli possono avvalersi degli uffici dell’ERSAT.
4. I criteri politico-amministrativi per la gestione dell’albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento CEE n. 2328/91 e secondo le procedure dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.


Art.15
Indennità compensativa
1. Al fine di superare i gravi ritardi nel pagamento dell’indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, onde favorire una sollecita erogazione degli interventi previsti dai Regolamenti CEE nn. 797/85 e 2328/91 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ‘Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare e relative provvidenze nei limiti delle disponibilità iscritte nel capitolo 06206- 01.
2. L’assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con ‘Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le anticipazioni di cui al primo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l’erogazione dei benefici in argomento finanziati dallo Stato (capº 06206).
3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06206- 01, indicato nel primo comma.
4. E’ abrogato il titolo VI della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, con l’esclusione dell’articolo 44.
5. Gli organismi comprensoriali e le Comunità montane possono delegare all’ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT - l’Istruttoria e la liquidazione delle pratiche relative alla concessione della indennità compensativa.


Art.16
Rete di contabilità aziendale
1. Al fine di favorire e diffondere la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, una quota dello stanziamento del capitolo 06281- 01, pari a lire 1.000.000.000, è destinata alla copertura delle spese sostenute direttamente dall’ERSAT ovvero per la copertura finanziaria delle convenzioni tra lo stesso ente le organizzazioni professionali agricole.
2. Le direttive di intervento sono impartite all’ERSAT dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.


Art.17
Laghi collinari
1. E’ autorizzata per ciascuno degli anni 1992-1993-1994 la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari di cui alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06083).

Art.18
Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento
1. Al fine di ridurre l’indebitamento agricolo e di deliberare i terreni o eventuali altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l’operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà a essere corrisposto a condizione che permanga la destinazione o l’utilizzo agricolo dei fondi.

Art.19
Associazioni degli allevatori
1. Per la concessione di contributi alla Associazione regionale allevatori della Sardegna per l’attuazione del piano per la lotta contro la ipofertilità del bestiame e la mortalità neo e post natale, ‘Amministrazione regionale è autorizzata al versamento delle somme necessarie su apposito conto corrente bancario da istituirsi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.20
Servizio agrometeorologico regionale
1. In considerazione della attività di pubblico interesse svolta dal Consorzio "SAR Sardegna" le somme erogate dalla Regione in suo favore vengono messe a disposizione con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.21
Sviluppo della divulgazione agricola
1. In attuazione della decisione della Commissione della Comunità Europea del 31 ottobre 1989 relativa all’approvazione del Quadro comunitario di sostegno per l’Italia (1989-1993), Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e dell’attività connesse", Regolamento CEE n. 2052/88, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese nell’anno finanziario 1992 quale quota a carico della Regione:
- misura 4 - realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni (cap. 06409 N1)
lire 75.000.000
- misura 6 - agrivideotel 2 (cap. 06410 N1)
lire 22.308.750


Art.22
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli, 3, 7, 9 e 16 della presente legge trovano copertura finanziaria nelle risorse finanziarie indicate negli stessi articoli.
2. Nel bilancio della Regione per il 1992 e per il triennio 1992- 1994 sono introdde le seguenti modificazioni:
in diminuzione
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 art. 3 della egge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e artt. 45 e 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)
1992 lire 5.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella B allegata alla legge finanziaria
ASSESSORATI DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Cap. 06223 -
Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40, LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 4, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 32, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 57, LR 27 giugno 1986, n. 44. artº 42, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 10, LR 13 dicembre 1988, n. 44, art. 28, quarto comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 2, LR 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 17 della legge finanziaria)
1992 lire 6.997.308.750
In aumento
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Capitolo 06083 -
Contributi e premi integrativi per la costruzione di aghi collinari( LR 26 ottobre 1950, m. 46 LR: 21 marzo 1956, n. 7, art. 8, LR 23 dicembre 1956, nº 34, art. 8, LR 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, LR 29 dicembre 1983, n. 31 e art. 37, LR 28 maggio 1985, n. 12)
1992 lire 500.000.000
1993 lire 500.000.000
1994 lire 500.000.000
Capitolo 06248- 01-
(NI) 2.1.2.1.0.3.10.10. (03.10) - Spese per il completamento e l’ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del Comprensorio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas (art. 2 della presente legge)
1992 lire 2.300.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06209 -
(NI) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Contributo al Consorzio atte Vaccino Sardo - COLVAS - per la concessione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità statutarie (art. 8 della presente legge)
1992 lire 500.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06337 -
Contributo al CONSARCORI (Consorzio sardo fra e cooperative della rinascita per il ripiano del disavanzo (art. 40, LR 4 giugno 1988, n. 11 e artº 27, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18)
lire 2.200.000.000
Capitolo 06340 -
(NI) 2.1.2.3.2.3.10.10. (03.02) - Contributi ai Comuni di Ozieri, Nuragus, Abbasanta e Macomer per l'adeguamento e la ristrutturazione del padiglione fiera - mostra - mercato zootecnico (art. 10 della presente legge)
1992 lire 1.400.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06206-01 -
(NI) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Anticipazioni dell’indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale intese ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nella zona montana ed in talune zone svantaggiate (art. 15 della presente legge)
1992 lire 5.000.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06409 -
(NI) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per a realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni, prevista dalla misura 4 del Quadro comunitario di sostegno per l’Italia, Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" (Reg. CEE 2052/88 e art. 21 della presente legge)
1992 lire 75.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06410 -
(NI) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per a realizzazione dell’agrivideotel 2, prevista dalla misura 6 del quadro comunitario di sostegno per l'Italia, Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" (regº CEE 2052/88 e art. 21 della presente legge)
1992 lire 22.308.750
1993 pm
1994 pm
3. Alla maggiore spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si fa fronte col maggiore gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 agosto 1992

Cabras