Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 17
Provvidenze diverse a favore dell’agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Capitalizzazione delle società cooperative
2. I prestiti saranno assistiti dalla garanzia regionale di cui all’articolo 2 e seguenti della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, previsti in lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1992, fanno carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 (cap. 06097).
Art.2
Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas
Art.3
Ristrutturazione delle cooperative agricole
a) essere cedute a terzi, nelle forme e nei modi volta per volta fissati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, al fine di garantire una ripresa del comparto produttivo nel quale o stabilimento operava o di altri comparti di interesse locale;
b) essere vendute, a prezzo simbolico, alle amministrazioni ocali o agli enti pubblici che presentano un idoneo piano di utilizzo.
2. A valere sul fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, l’Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al pagamento del 90 per cento degli oneri derivanti dall’assolvimento della garanzia prestata dalle cooperative lattiero-casearie a favore del Consorzio regionale latterie sociali Sardegna a tutela dei prestiti di esercizio concessi a quest’ultimo ente ai sensi del vigente ordinamento in materia di credito agrario. Per la differenza, a richiesta delle cooperative interessate, può essere concesso il mutuo di assestamento previsto dal citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14. La Regione subentra nelle ragioni delle cooperative garanti verso l’ente garantito.
3. In sede di applicazione del citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, del citato articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, nº 44, e del precedente secondo comma, l’amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti erogati da Istituti di credito a valere sui fondi di rotazione o anticipazione regionali o dalla concessione di contributi.
4. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, l’Amministrazione regionale ‘autorizzata a predisporre un programma - recante una spesa complessiva non superiore a lire 10.000.000.000 - per la ricapitalizzazione, mediante interventi contributivi - delle cooperative agricole di raccolta, valorizzazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione. Il programma, predisposto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, è riservato alle cooperative che, pur trovandosi in una situazione contingente di squilibrio economico-finanziario, dimostrino di avere comprovate possibilità di ripresa economica ed è approvato ai sensi degli articoli 4, lett. i) e 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, l’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma recante una spesa complessiva non superiore a lire 2.500.000.000 per il ripianamento dei debiti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, delle associazioni dei produttori agricoli riconosciuti ai sensi della legislazione regionale. Il programma, predisposto dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, è approvato dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 4, lett. i) e 5 della egge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 24.500.000.000 e grava per 17.000.000.000 sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 14/1981 e per lire 7.500.000.000 con una quota degli stanziamenti disposti nell’anno finanziario 1992 sul capitolo 06223.
Art.4
Settore caprino
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano nei limiti degli stanziamenti esistenti sul capitolo 06205 del bilancio della Regione per il 1992.
Art.5
Impianti cooperativi di trasformazione
2. In tal caso l’intervento complessivo, costituito dalla sommatoria del contributo e del mutuo concessi, non può superare l’importo della spesa ammessa dall’Amministrazione regionale.
3. Il tasso minimo a carico dei beneficiari dei predetti mutui non può essere inferiore a quello minimo previsto dal Ministero del Tesoro per le opere di miglioramento fondiario.
Art.6
Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita
Art.7
Contributi alle Associazioni dei prodotti agricoli
2. All’articolo 4, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico della Regione".
Art.8
Fondo dotazione COLVAS
Art.9
Abrogazioni di pareri
Art.10
Contributi ai Comuni per l’adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera - mostra - mercato zootecnico.
lire 800.000.000 al Comune di Ozieri;
lire 200.000.000 al Comune di Nuragus;
lire 200.000.000 al Comune di Abbasanta;
lire 200.000.000 al Comune di Macomer.
Art.11
Piani particellari di espropriazione
2. I procedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree di sedime verranno promossi dagli enti concessionari delle opere.
3. L’articolo 42 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è abrogato.
Art.12
Modifiche ed integrazioni dell’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44
2. Le semestralità e le annualità degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento dei mutui previsti dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 possono essere capitalizzati su richiesta del mutuatario
3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava, nei limiti dello stanziamento esistente, sulle disponibilità del capitolo 06073 del bilancio della Regione per il 1992 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.
Art.13
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
"Le iniziative alle quali provvede direttamente ‘Amministrazione regionale possono essere indirizzate anche a favore di produttori e trasformatori ancorchè non associati in cooperative o consorzi, con preferenza per le cooperative e loro consorzi."
Art.14
Albo degli imprenditori agricoli
2. A decorrere dalla stessa data è istituito presso l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - EISAT - il nuovo albo degli imprenditori agricoli.
3. Le domande per l’iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli sono presentate, direttamente o tramite l’ERSAT, ai comitati comprensoriali agricoli che deliberano sulla sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo. Per l’istruttoria delle domande di iscrizione all’albo i comitati comprensoriali agricoli possono avvalersi degli uffici dell’ERSAT.
4. I criteri politico-amministrativi per la gestione dell’albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento CEE n. 2328/91 e secondo le procedure dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.
Art.15
Indennità compensativa
2. L’assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con ‘Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le anticipazioni di cui al primo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l’erogazione dei benefici in argomento finanziati dallo Stato (capº 06206).
3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06206- 01, indicato nel primo comma.
4. E’ abrogato il titolo VI della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, con l’esclusione dell’articolo 44.
5. Gli organismi comprensoriali e le Comunità montane possono delegare all’ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT - l’Istruttoria e la liquidazione delle pratiche relative alla concessione della indennità compensativa.
Art.16
Rete di contabilità aziendale
2. Le direttive di intervento sono impartite all’ERSAT dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art.17
Laghi collinari
Art.18
Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento
Art.19
Associazioni degli allevatori
Art.20
Servizio agrometeorologico regionale
Art.21
Sviluppo della divulgazione agricola
- misura 4 - realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni (cap. 06409 N1)
lire 75.000.000
- misura 6 - agrivideotel 2 (cap. 06410 N1)
lire 22.308.750
Art.22
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per il 1992 e per il triennio 1992- 1994 sono introdde le seguenti modificazioni:
in diminuzione
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 art. 3 della egge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e artt. 45 e 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)
1992 lire 5.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella B allegata alla legge finanziaria
ASSESSORATI DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Cap. 06223 -
Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40, LR 7 maggio 1981, n. 14, art. 4, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 32, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 57, LR 27 giugno 1986, n. 44. artº 42, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 10, LR 13 dicembre 1988, n. 44, art. 28, quarto comma, LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 2, LR 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 17 della legge finanziaria)
1992 lire 6.997.308.750
In aumento
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Capitolo 06083 -
Contributi e premi integrativi per la costruzione di aghi collinari( LR 26 ottobre 1950, m. 46 LR: 21 marzo 1956, n. 7, art. 8, LR 23 dicembre 1956, nº 34, art. 8, LR 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, LR 29 dicembre 1983, n. 31 e art. 37, LR 28 maggio 1985, n. 12)
1992 lire 500.000.000
1993 lire 500.000.000
1994 lire 500.000.000
Capitolo 06248- 01-
(NI) 2.1.2.1.0.3.10.10. (03.10) - Spese per il completamento e l’ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del Comprensorio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas (art. 2 della presente legge)
1992 lire 2.300.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06209 -
(NI) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Contributo al Consorzio atte Vaccino Sardo - COLVAS - per la concessione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità statutarie (art. 8 della presente legge)
1992 lire 500.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06337 -
Contributo al CONSARCORI (Consorzio sardo fra e cooperative della rinascita per il ripiano del disavanzo (art. 40, LR 4 giugno 1988, n. 11 e artº 27, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18)
lire 2.200.000.000
Capitolo 06340 -
(NI) 2.1.2.3.2.3.10.10. (03.02) - Contributi ai Comuni di Ozieri, Nuragus, Abbasanta e Macomer per l'adeguamento e la ristrutturazione del padiglione fiera - mostra - mercato zootecnico (art. 10 della presente legge)
1992 lire 1.400.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06206-01 -
(NI) 2.1.1.6.3.2.10.10. (02.01) - Anticipazioni dell’indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale intese ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nella zona montana ed in talune zone svantaggiate (art. 15 della presente legge)
1992 lire 5.000.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06409 -
(NI) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per a realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni, prevista dalla misura 4 del Quadro comunitario di sostegno per l’Italia, Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" (Reg. CEE 2052/88 e art. 21 della presente legge)
1992 lire 75.000.000
1993 pm
1994 pm
Capitolo 06410 -
(NI) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Quota regionale per a realizzazione dell’agrivideotel 2, prevista dalla misura 6 del quadro comunitario di sostegno per l'Italia, Programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" (regº CEE 2052/88 e art. 21 della presente legge)
1992 lire 22.308.750
1993 pm
1994 pm
3. Alla maggiore spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si fa fronte col maggiore gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 agosto 1992
Cabras