Legge Regionale 3 novembre 1992, n. 18
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
"l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, all’approvazione della stessa Giunta propone altresì, di concerto con gli Assessori rispettivamente competenti per materia, i disegni di legge collegati alla manovra economico - finanziaria".
Art.3
"Art. 13 (Legge finanziaria):
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio, contestualmente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, un disegno di legge finanziaria avente per finalità:
a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell’ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;
b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazioni di spesa disposte da leggi di spesa pluriennali della Regione, nell’ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;
c) l’introduzione di modifiche procedurali e delle condizioni di intervento previste in leggi regionali settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità ed al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati;
d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
e) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
f) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 30 e le corrispondenti tabelle;
h) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
2. La legge finanziaria può contenere, altresì:
a) il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;
b) il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d’intervento previsti dalle leggi di attuazione dell’articolo 13 dello Statuto;
c) il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della Comunità Economica Europea.
3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi la legge finanziaria non può contenere:
a) disposizioni che prevedono nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie ed alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione della Regione;
b) norme di organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonchè disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente.
4. Le limitazioni di cui al precedente terzo comma si applicano ai provvedimenti legislativi di contenuto generale adottati nel corso dell’anno finanziario in concomitanza di leggi di variazione al bilancio annuale e pluriennale".
Art.4
"Art. 13 bis (Disegni di legge collegati) -
1. Unitamente al disegno di legge di cui al precedente articolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio i disegni di legge collegati alla manovra economico - finanziaria; nel programma pluriennale sono indicate le motivazioni che giustificano l’adozione dei provvedimenti considerati negli stessi disegni di legge".
Art.5
"L’apertura di credito a favore di funzionari delegati può essere disposta nei casi in cui altra forma di pagamento sia incompatibile con la
Art.6
"3. Entro sessanta giorni dal 30 giugno e dalla chiusura dell’esericizo finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale;
copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria
Art.7
Art.8
"8 bis. Qualora le esigenze del servizio non richiedono che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuare il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti".
Art.9
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1992
Cabras