Legge Regionale 3 novembre 1992, n. 19
Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Misura della garanzia sui prestiti
Art.2
Fondi regionali presso gli istituti di credito
2. Il contributo di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l’accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all’addebito periodico degli interessi a loro favore.
3. La gestione dei predetti fondi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale dell’industria.
Art.3
Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi
"3. La gestione degli interventi di cui i precedenti commi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell’Assessorato regionale dell’industria e dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio."
Art.4
Interessi
Art.5
Operazioni di leasing ordinario e di factoring
2. Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.
3. I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042- 01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’industria, per quanto attiene alle imprese previste dall’articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo stanziamento esistente sul capitolo 07064 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per quanto attiene alle imprese previste dagli articoli 67 e 68 della medesima legge regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1992
Cabras