Legge Regionale 29 dicembre 1992, n. 22
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, ed alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: "Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Misure di salvaguardia - proroga dei termini
"Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Art.2
Abrogazione
Art.3
Efficacia del nulla - osta
Art.4
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 29 dicembre 1992
Cabras