Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 19 ottobre 1993, n. 51

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 54 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione, l'Amministrazione regionale favorisce:
a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel comparto manifatturiero;
b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescerne l'efficienza e la competitività;
c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la produzione aziendale;
la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali.


Art.2
Fondo per l'abbattimento degli interessi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno più enti creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 6.
2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.


Art.3
Misura dell'abbattimento degli interessi
1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".


Art.4
Erogazione dell'abbattimento degli interessi
l. L'agevolazione di cui al precedente articolo viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nei fondi di cui al precedente articolo 2.
2. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.
3. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente articolo 2, sono a carico del bilancio regionale.


Art.5
Finanziamenti erogati ai tassi correnti
1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento, secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.
2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.
3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dal precedente articolo 2, questa decorre dalla data della prima erogazione.
4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.
5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati o degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.
6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.


Art.6
Beneficiari
1. Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi:
a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985;
b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985;
b) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana.


Art.7
Oggetto delle agevolazioni
1. L'abbattimento degli interessi può essere concesso ed in copia all'Assessorato regionale materia di artigianato per:
a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'automazione e l'ammodernamento de l'esercizio dell'attività artigiana occorrente nonché le relative spese di progettazione
b l'acquisto di macchinari, di attrezzature e licenze, soprattutto se idonei produttivi ed a sperimentare prototipi;
c) il credito di esercizio;
d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione.
2. L'abbattimento può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per l'acquisto di macchinari attrezzature immobili e spese per l'acquisto nell'anno antecedente la presentazione della domanda.
3. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto per l'area e per gli immobili e delle fatture per i macchinari, le attrezzature e le opere murarie.
4. l'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è concedibile una sola volta per il medesimo oggetto.


Art.8
Durata delle agevolazioni
l. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista per:
a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni;
b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni, comprensivi di un periodo utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni;
c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno;
d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione in tre anni.


Art.9
Massimali di spesa agevolabili
1. L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi di cui al precedente articolo 6 per le spese di investimento può essere concesso su importi non superiori al 90 per cento delle spese stesse e comunque non superiori a:
a) 700 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 1.500 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del l985.
2. L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio è concedibile su importi non superiori al 40 per cento del fatturato dell'anno precedente la domanda e comunque non superiori a:
a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985.
3. Per le nuove iniziative il credito di esercizio è agevolabile in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata domanda di prestito agevolato.
4. Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze è agevolabile, nella misura non superiore al 90 per cento della spesa, fino all'importo di 50 milioni.
5. L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una durata almeno triennale, per la promozione commerciale e per favorire l'esportazione, è concedibile su importi non superiori al 90 per cento della spesa e comunque non superiori ai limiti annuali di:
a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985.
6. I massimali di spesa di cui alla lettera b) del precedenti commi 1 e 2 sono estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni.
7. Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai precedenti commi sono elevati del cento per 100 per cento per le imprese aventi per oggetto la produzione di beni.
8. 1 massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote residue in ammortamento.
9. Le domande, previste dal comma 1 dell'articolo 7, non potranno essere presentate per investimenti inferiori a 10 milioni e per importi inferiori a 5 milioni per il credito di esercizio.


Art.10
Accoglimento richieste di agevolazione per oggetto
l. Sono, definite ai sensi della presente legge, le domande aventi per oggetto:
a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e all'esportazione e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze;
b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando è abbinato, la richiesta per i macchinari.
2. Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane del 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato.
3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad effettuare ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, cap. VI e successive modificazioni, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario rientri nei limiti risultanti dalla applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 della presente legge.
4. I conferimenti regionali al fondo di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del presente articolo.
5. L'intervento dell'Amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento degli interessi e dei canoni può essere concesso sull'intero importo del finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui al precedente articolo 9.
6. Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al comma 3 risultino totalmente impegnate, il concorso regionale in conto interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere concessi sull'intero importo del finanziamento.
7. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in essere le necessarie modifiche.


Art.11
Garanzia sussidiaria
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2, fondi per la concessione, ai soggetti previsti nell'articolo 6, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.
2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.
3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la disponibilità del fondo.


Art.12
Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi già convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi agli artigiani con la fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985.
2. La percentuale regionale nel pagamento degli interessi è concessa nella misura di cinque punti percentuali per un periodo non superiore ai cinque anni con provvedimento dell'Assessore competente per l'artigianato.
3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi nella misura seguente:
a) sino a cinque miliardi l'1 per cento;
b) oltre cinque miliardi l'1,5 per cento.
Il contributo non può comunque superare i 150 milioni.
4. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare alle convenzioni in essere le necessarie modifiche.


Art.13
Cumulabilità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto o con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazione statali o comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 5.


Art.14
Domande ex lege n. 40 del 1976
1. Le agevolazioni richieste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono confermate dalle iniziative per le quali sia già intervenuto l'atto di concessione, nonché alle iniziative per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relativa domanda e sia stato realizzato, anche parzialmente, il programma di spesa.
2. Per le medesime iniziative è concessa l'opportunità di optare per il finanziamento sull'intero programma ai sensi della presente legge.
3. Le altre iniziative per le quali siano state presentate le domande ai sensi della legge di cui al comma 1 sono agevolabili, se in possesso dei requisiti prescritti, secondo le modalità della presente legge.
4. Il Comitato previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 40 del 1976, continua ad operare fino all'esaurimento delle istruttorie delle pratiche di cui al comma l.


Art.15
Comitato di consultazione e di controllo
1 E' costituito il sul credito all'artigianato.
2. Il Comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione della presente legge e funge da osservatorio degli strumenti di intervento creditizio all'artigianato in Sardegna.
3. Il Comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito previsti dalla presente legge e sui criteri generali di gestione.
4. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale dell'artigianato che lo presiede;
b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane presenti in Sardegna;
c) un componente per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati con la R.A.S. ai fini della presente legge;
d) un funzionario regionale del Servizio Artigianato con funzioni di segretario.


Art.16
Relazione sullo stato di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della presente legge.

Art.17
Abrogazioni e deroghe
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge regionale 21 luglio 1976, n. 40;
b) l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per la parte relativa al Settore dell'artigianato; l'articolo 58 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5; l'articolo 64 e l'articolo 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; l'articolo 41, l'articolo 42, comma 9, e l'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.


Art.18
Limiti d'impegno
1 Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione delle leggi di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 17, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti di credito a' termini della legge regionale n. 40 del 1976, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.
2. Gli Istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n. 40 del 1976, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della Regione (cap. 36113/05) i rientri che si verificano nello stesso fondo.
3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2010 in complessive lire 460.000.000.000 e, mediamente, in lire 25.560.000.000 per anno
4. Con carico a detti rientri sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:
a) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2010;
b) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 1996.
5. La restante parte dei rientri di cui al precedente comma 3 è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto interessi ed in conto canoni di cui agli articoli 7, comma 1, lettere b) e d), 10 e 12, nonché alla costituzione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 11; l'attualizzazione viene effettuata applicando alla stessa il tasso di riferimento.
6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (cap 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:
a) lett. a) - investimenti immobiliari
1) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2011;
2. 2) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2012;
b) lett. c) - credito di esercizio
1) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 1997;
2) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998.
7. Gli Istituti di credito tengono separata contabilità delle disponibilità da utilizzare mediante l'attualizzazione da quelle derivanti dai singoli limiti d'impegno.


Art.19
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 36113/05 - (Nuova Istituzione) - 3.6.1
Recuperi dal fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, concernente norme per l'artigianato sardo
1993 lire 64.860.000.000
1994 lire 64.860.000.000
1995 lire 54.860.000.000
SPESA
In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 10.000.000.000
1995 lire 10.000.000.000
mediante riduzione delle riserve di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria 1993 - voce n. 8
In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità, per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983 n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1993 lire 5.000.000
1994 lire 5.000.000
1995 lire 5.000.000

07 - ARTIGIANATO, TURISMO E COMMERCIO
Cap. 07026/01 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.6.3.3.4.10.23 (02.03)
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7 lettera a) c) e d) della presente legge)
1993 lire 29.860.000.000
1994 lire 37.860.000.000
1995 lire 61.860.000.000
Cap. 07026/02 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03)
Versamenti al fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge7 agosto 1971, n. 685 (art. 7, lettera b) della presente legge)
1993 lire10.000.000.000
1994 lire10.000.000.000
1995 lire 10.000.000.000
Cap. 07026/03 - (Nuova Istituzione) 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03)
Versamenti ai fondi di garanzia sussidiaria concessa sui finanziamenti agevolati erogati alle imprese artigiane (art. 11 della presente legge)
1993 lire 15.000.000.000
1994 lire 15.000.000.000
1995 lire 10.000.000.000
Cap. 07026/04 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.23 (08.02)
Compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4 della presente legge)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 07064/01 - (Denominazione variata) - 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03)
Versamenti al fondo costituito per la concessione di concorsi interessi su prestiti concessi alle imprese artigiane con la fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi (art. 12 della presente legge)
1993 lire 9.700.000.000
1994 lire 9.700.000.000
1995 lire 9.700.000.000
Cap. 07064/02 - (Nuova Istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.23
Contributi in conto gestione alle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi (art. 12, comma 3, della presente legge)
1993 lire 295.000.000
1994 lire 295.000.000
1995 lire 295.000.000
2. Il versamento ai fondi di cui agli articoli 2, 11 e 12 della presente legge degli stanziamenti iscritti ai capitoli 07026/01, 07026/02, 07026/03 e 070604/01 è subordinato, limitatamente agli importi previsti sul capitolo di entrata 36113/05, all'accertamento, anche per quote, dell'entrata medesima.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 ottobre 1993

Cabras