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Legge Regionale 23 dicembre 1993, n. 55

Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nello stato di previsione dell’entrata e in quelli della spesa del bilancio della regione per l’anno finanziario 1993 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle tabelle A e B.
2. Nell’elenco n. 3 annesso alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 18, è inserito il capitolo 08096.


Art.2
1. Nella tabella B annessa alla legge 25 settembre 1993, n. 49, nello stato di previsione degli affari generali, il numero del capitolo 02017 inserito tra le variazioni in aumento è sostituito dal numero 02017/01.


Art.3
1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 18, è istituito il seguente: "Art. 30 bis
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata 36126, l’iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1993

Cabras