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Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 31

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 concernente: "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versamento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi.
3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2, da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.
4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.
5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge regionale nº 16 del 1983.
6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incidenza territoriale dell'intervento:
b) i contenuti innovativi del progetto;
c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.
7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale nº 16 del 1983.


Art.2
Contributi sugli interessi
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1983 è sostituito dal seguente: "Art.8:
1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata a un tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di
aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netto.".


Art.3
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/ 01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/ 01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:

In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della voce 5 della tabella B allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994).
OMISSIS
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/ 01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
10 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
OMISSIS
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/ 01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
10 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap. 10128
Fondo per la concessione di prestiti agevolati a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 e seguenti, LR 11 agosto 1983, n. 16, art. 44, LR 29 dicembre 1983, n. 31, art. 108, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 51, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 1, comma 1, della presente legge)
1994 lire 800.000.000
OMISSIS
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/ 01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
10 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
OMISSIS
Cap. 10128- 01( NI) - 2.1.2.6.3.6.10.02 (02.08)
Versamento al fondo per la concessione del concorso sugli interessi sui prestiti concessi dagli
istituti di credito e dalle banche alle cooperative di produzione e lavoro e ai loro consorzi (art. 1, comma 2, della presente legge)
1994 lire 200.000.000
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994
Melis



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994

Melis