Legge Regionale 21 novembre 1995, n. 32
Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15 (Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili) e 23 agosto 1995, n. 23 (Finanziamento ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l’attivazione di progetti di lavoro socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15)
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"4 bis. Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarità progettuale e attuativa dell’Amministrazione regionale, sono a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono parimenti a carico del suddetto Fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale.".
2. Per i fini di cui al presente comma il Fondo per l’attivazione dei lavori socialmente utili, previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995, è incrementato di lire 1.000.000.000 per il 1995.
Art.2
"Tale sussidio è concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all’articolo 14, comma 1, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all’articolo 25, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto legge 4 agosto 1995, n. 326, e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni.".
Art.3
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1995 le parole: "... nonché il sussidio di cui al precedente comma..." sono abrogate.
Art.4
"2. La concessione del sussidio integrativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, è commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto, ed è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino ad un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio e oltre compete l’intero sussidio.".
2. Il trattamento di cui al comma 1 compete a tutti i lavoratori comunque impiegati nelle suddette attività ai sensi della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, dal momento di entrata in vigore del decreto legge 7 aprile 1995, n. 105.
Art.5
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 –
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6
In aumento
10 - LAVORO
Cap. 10136/01 –
Fondo per l’attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995, n. 15 e artt. 1 e 3, L.R. 23 agosto 1995, n. 23)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
3. Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 21 novembre 1995
Palomba
Data a Cagliari, addì 21 novembre 1995
Palomba