Legge Regionale 7 dicembre 1995, n. 36
Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. I centri privati di medicina dello sport di cui al comma 1 devono essere autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Ai fini del godimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i ragazzi e le ragazze che si avviano alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, il certificato di idoneità può essere rilasciato, oltre che dai competenti servizi delle aziende-USL, dai centri pubblici e privati di medicina dello sport accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo n. 502 del 1992, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per i centri di medicina dello sport sono fissati con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Resta ferma la competenza delle Unità Sanitarie Locali in materia di gestione delle attività di prelievo e di controllo anti-doping secondo quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 7 dicembre 1995
Palomba
Data a Cagliari, addì 7 dicembre 1995
Palomba