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Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 30

Norme di modifica dell' art. 7 della LR 1 ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell' art. 13 della LR 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e all' articolo 7, comma 6, della legge regionale 1 ottobre 1993, n. 50, sono destinate, oltrechè alla ristrutturazione e al completamento di mattatoi esistenti al fine di adeguarli alla vigente normativa comunitaria, anche alla realizzazione di nuovi mattatoi.
2. I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell' articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i finanziamenti concessi ai comuni, ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e utilizzati per la realizzazione di nuovi mattatoi, il termine di impegnabilità fissato dall' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.


Art.2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996

Palomba