Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 30
Norme di modifica dell' art. 7 della LR 1 ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell' art. 13 della LR 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell' articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i finanziamenti concessi ai comuni, ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e utilizzati per la realizzazione di nuovi mattatoi, il termine di impegnabilità fissato dall' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996
Palomba