Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1996.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. Nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1996, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabelle A e B. 2. Il capitolo di entrata 23109, istituito con la legge regionale11 aprile 1996, n. 19, assume il numero 23108/ 01. 3. I capitoli 03097/ 02 e 03087 sono inclusi nell' elenco n. 1 annesso al bilancio regionale.Art.2
1. E' abrogato il comma 1 dell' articolo 39 della LR 15 febbraio1996, n. 10.Art.3
1. Le somme stanziate per l' acquisizione di beni e servizi, nonchè quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell' Amministrazione regionale, qualora non impegnate nell'esercizio 1996, sono mantenute in bilancio quali residui nell' anno finanziario successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell' esercizio stesso.Art.4
1. Nell' articolo 35, comma 2, della legge regionale 11 febbraio1996, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
"c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d' area approvati ai termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, attingendo alle disponibilità del cap. 03056.". Art.5
1. A seguito del loro mancato impegno nell' anno 1995, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali sono reiscritti nel bilancio per l' anno 1996:
(importi in milioni)
Cap. 05080/ 04 lire 150
Cap. 05129 lire 2.200
Cap. 08035/ 17 lire 12.500
Cap. 08092/ P lire 3.167
Cap. 12219/ 01 Lire 3Art.6
1. Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1996 in conto dei sottoelencati capitoli dello stato di previsionedella spesa dell' Assessorato dei lavori pubblici permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per l' anno 1997 per un ulteriore anno oltre i termini previsti dall' articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11:
08002
08042/ 04
08093
08182
08004
08042/ 05
08094
08210
08025
08056
08098
08215
08029
08059
08105
08215/ 01
08031
08059/ 01
08106
08215/ 06
08035/ 03
08059/ 03
08109
08236
08035/ 12
08065/ 01
08111
08237
08035/ 17
08069/ 03
08115/ 03
08261
08035/ 18
08091
08171
08272
08042
08092
08178
2. Lo stanziamento di lire 3.500.000.000, disponibile nel conto dei residui del capitolo 287 del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l' anno 1996 permane in detto conto per essere impegnato entro l' esercizio 1997.Art.7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e pe rgli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 21 dicembre 1996
Palomba