Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 27
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
b) favorisce la diffusione della conoscenza e l' illustrazione della storia e delle attività delle SMS, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinque anni;
c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
Art.2
Programmi finanziabili
Art.3
Presentazione delle domande
Art.4
Concessione dei contributi
2. Il contributo per ogni singola attività od iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
3. L' erogazione dei contributi avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.
Art.5
Controlli regionali e decadenza dei benefici
2. In caso di utilizzo dei contributi assegnati non conforme al decreto di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi medesimi.
Art.6
Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità :
a) costituzione e reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle operanti in Sardegna;
b) costituzione e reperimento di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delleSMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altromateriale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico - culturaledelle SMS e per lo studio e l' analisi delle nuove forme di solidarietà ;
e) incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle SMS;
f) assegnazione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico - sociali delle SMS;
g) istituzione di un Comitato di coordinamento a livello regionale fra le SMS, quale strumento di rappresentanza nei rapporti istituzionali con la Regione e gli enti locali.
Art.7
Norma transitoria
Art.8
Norma finanziaria
2. Nel bilancio annuale della Regione per l' anno 1997 ed in quello pluriennale per gli anni1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, LR 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, LR 8 marzo1997, n. 9)
1997 lire 1.400.000.000
1998 lire 900.000.000
1999 lire 900.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo1997, n. 8:
voce 3
1997 lire 900.000.000
1998 lire 900.000.000
1999 lire 900.000.000
voce 8
1997 lire 500.000.000
1998 lire 0
1999 lire 0
In aumento
01 - Presidenza della Giunta
Cap. 01077
(NI) - Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l' illustrazione della storia e delle attività delle società , nonchè per le attività , le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario (art. 2 della presente legge)
1997 lire 800.000.000
1998 lire 800.000.000
1999 lire 800.000.000
Cap. 01078(NI) -
Contributo al Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 6 della presente legge)
1997 lire 600.000.000
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.000
3. Le spese per l' attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997- 1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi
.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997
Palomba