Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28
Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Oggetto
a) intendono costituire scuole civiche di musica;
b) hanno già provveduto a costituire scuole civichedi musica o abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
c) presentano un progetto, da attuarsi nell' ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.
Art.2
Modalità d' assegnazione dei finanziamenti
2. Sul finanziamento concesso è assegnata un' anticipazione dell' 80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell' anno scolastico di riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l' avvenuto sostenimento delle spese.
3. I finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Art.3
Destinazione dei finanziamenti
a) acquisto dell' arredamento dell' attrezzatura tecnico - didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 percento per gli anni scolastici successivi;
b) funzionamento e gestione dei corsi;
c) manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;
d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.
Art.4
Procedure per l' assegnazione dei finanziamenti
2. Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera della Giunta comunale attestante l' assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.
3. In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi 1e 2 devono essere presentate entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art.5
Criteri di valutazione per l' assegnazionedei finanziamenti
a) numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;
b) numero delle classi;
c) numero delle licenze, dei componimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.
2. I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l' insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.
Art.6
2. Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti priorità :
a) provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore;
b) fascia di reddito;
c) sede disagiata.
Art.7
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario1997 sono apportate le seguenti variazioni:
03 - Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
In diminuzione:
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 LR 8 marzo1997, n. 8 e art. 34, comma 2, LR 8 marzo1997, n. 9)
1997 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
11 - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
In aumento
Cap. 11104/ 01 -
(NI) 1.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Contributo ai Comuni, singoli o associati, per l' istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica(artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge)
1997 lire 950.000.000
Cap. 11104/ 02 -
(NI) 1.1.1.5.2.06.06 (05.02) Fondospeciale per la concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli delle scuole civichedi musica (art. 6 della presente legge)
1997 lire 50.000.000
3. Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997 - 1998- 1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.8
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997
Palomba