Legge Regionale 17 ottobre 1997, n. 29
Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
2. In particolare la presente legge prevede:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell' ambito territoriale ottimale;
c) le procedure e i principi idonei per assicurare l' organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.
3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall' articolo 9, comma 4 e dell' articolo10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.
Art.2
Funzioni regionali
Art.3
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.
Art.4
Modifica degli ambiti territoriali ottimali
a) rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;
b) assicurare un completo adeguamento dell' attività delle Autorità d' ambito alle scelte della programmazione e pianificazione regionale;
c) facilitare e migliorare la cooperazione tra Comuni e Province.
2. Le modifiche territoriali sono approvate, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e le Autorità d' ambito, dal Consiglio regionale con legge.
3. Tale legge di modifica detta le necessarie disposizioni per consentire il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell' ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.
Art.5
Costituzione dell' Autorità d' ambito
2. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d' ambito.
Art.6
Procedura di costituzione
2. Tale schema è inviato alle Province e ai Comuni affinchè questi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, possano formulare eventuali osservazioni modificative o integrative.
3. La Giunta regionale provvede:
a) a predisporre la proposta definitiva di statuto dell' Autorità d' ambito;
b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell' ambito;
c) a richiedere, in caso di inadempimento, l' esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;
d) a convocare l' assemblea di insediamento perl' elezione degli organi dell' Autorità d'ambito.
4. Lo Statuto predisposto dalla Giunta regionale è adottato qualora sia approvato dagli enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente. Qualora, invece, gli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente approvino, nei termini di cui alla lettera b) del comma 3, uno statuto di contenuto differente da quello proposto dalla Giunta regionale, questo diviene a tutti gli effetti lo Statuto dell' Autorità d' ambito. Nel computo delle maggioranze si utilizzano i dati dell' ultimo censimento generale della popolazione, computando per intero la popolazione dei comuni e per undecimo quella delle province.
5. Gli oneri finanziari relativi alla procedura per la costituzione dell' Autorità d' ambito sono a carico della Regione.
Art.7
Competenza dell' Autorità d' ambito
2. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) la scelta della forma di gestione, mediante l' affidamento tra quelle previste dall'articolo22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) l' affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
c) l' organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
d) l' approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;
e) l' approvazione e l' aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario;
f) la determinazione, la modulazione e l' aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall' articolo 13 della Legge n. 36 del1994.
3. L' Autorità d' ambito esercita l' attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell' ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.
4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l' obbligo di assicurare comunque da parte dell' Autorità d' ambito il più completo esercizio dell' attività di controllo.
Art.8
Ordinamento dell' Autorità d' ambito
a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;
b) la previsione delle maggioranze necessarie per l' approvazione delle deliberazioni;
c) le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi,del piano economico - finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;
d) le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell' Autorità d'ambito, sulla sua attività ;
e) le modalità di definizione delle controversie tra i soggetti gestori e gli utenti del servizio idrico integrato in forme conciliative, transattive o arbitrali.
2. L' Autorità d' ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito:
a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:
1) trasferimento di ciascun ente locale ricadente nell' ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;
2) trasferimenti deliberati dalla Regione;
b) da beni immobili, mobili acquistati, permutatin dall' Autorità d' ambito o ad essa donati;
c) da ogni diritto devoluto all' Autorità d' ambito o da essa acquisito;
d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;
e) dalle proprietà e dai capitali dell' Autorità d' ambito.
3. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell' esercizio delle prerogative, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:
a) per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
b) per il venti per cento in rapporto al territorio comunale;
c) il restante dieci per cento è assegnato alle province in relazione alla loro popolazione.
Art.9
Organi dell' Autorità d' ambito
a) l' Assemblea;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art.10
Assemblea
2. L' Assemblea in particolare:
a) approva le modificazioni allo statuto, il regolamento interno disciplinante il suo funzionamento e gli altri regolamenti del consorzio;
b) approva il bilancio e il rendiconto;
c) approva le direttive generali di programmazione dell' attività dell' ambito, in applicazione delle scelte di programmazione regionale;
d) procede alla scelta del gestore unico e alla individuazione delle gestioni da salvaguardare e al riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell' articolo 9, comma 4 e dell' articolo 10 comma 3 della Legge n. 36 del 1994;
e) approva il piano degli interventi dell' ente gestore;
f) provvede alla determinazione della tariffa unica di ambito;
g) provvede alla nomina e revoca del Presidente e del Comitato esecutivo;
h) provvede all' elezione, su proposta del Presidente,dei componenti del Comitato esecutivo, scelti tra i componenti dell' Assemblea. Possono, altresì , essere eletti componenti del Comitato anche soggetti esterni all' Assemblea dotati di professionalità specifica.
3. Fanno parte dell' Assemblea:
a) un rappresentante designato da ciascuna Provincia;
b) trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.
4. Ai fini dell' elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda della diversa consistenza demografica. Tali sezioni sono così articolate:
a) prima sezione: ricomprende i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;
b) seconda sezione: ricomprende i comuni con popolazione da cinquemilauno fino a trentamila abitanti;
c) terza sezione: ricomprende i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
5. I componenti dell' Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le sezioni in proporzione al totale delle quote assegnate ai comuni rientranti nelle singole sezioni.
6. Salvo differenti disposizioni contenute nello statuto o nel proprio regolamento interno, per il funzionamento dell' Assemblea dell' Autorità d' ambito si applicano le norme disciplinanti l' attività dei consigli comunali.
7. I componenti dell' Assemblea durano incarica cinque anni.
Art.11
Comitato esecutivo
a) all' adozione di tutti gli atti non espressamente attributi dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;
b) alla predisposizione degli atti di competenza dell' Assemblea;
c) all' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
d) al compimento degli atti preparatori necessari per l' affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
e) al controllo sull' erogazione del servizio.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell' Autorità d' ambito;
b) otto componenti eletti dall' Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia.
3. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per cinque anni.
4. L' Assemblea valuta, ai fini della revoca del Comitato esecutivo, il mancato raggiungimento dei prefissati obiettivi programmatici e le relative responsabilità .
5. Il Comitato dell' Autorità d' ambito è dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici. Il direttore coadiuva il Comitato nell' esercizo delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6. Il numero e le mansioni dei componenti dell' ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.
7. La copertura dei posti di direttore e di componente dell' ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico con le modalità previste dallo statuto.
Art.12
Collegio dei revisori dei conti
Art.13
Trasferimenti di funzioni
Art.14
Rapporti tra l' Autorità d' ambitoe i gestori del servizio idrico integrato
2. Ai fini della definizione di tale convenzione l' Autorità d' ambito procede agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina oltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.
4. In applicazione dell' articolo 10, comma 1,della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell' Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1.
Art.15
Tariffa d' ambito.
2. La Tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev' essere posto a carico dell'utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, la copertura dei costi di esercizio e di investimento, ivi compresi gli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall' Unione Europea.
3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l' Autorità d' ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.
Art.16
Personale
Art.17
Effetti della costituzione dell' Autorità d' ambito
Art.18
Gestioni dell' ESAF
Art.19
Funzioni regionali di controllo
a) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;
b) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall' Autorità d' ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.
2. Al fine di esercitare un obbiettivo controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato, la Regione fissa standard comuni di riferimento.
3. Tale attività di controllo viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta, ai sensi dell' articolo 21 della Legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza sull' uso delle risorse idriche.
4. L' Assemblea dell' Autorità d' ambito è sciolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:
a) per gravi o persistenti violazioni di legge;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio.
5. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, la votazioni per la ricostituzione dell' Assemblea.
Art.20
Norma transitoria
Art.21
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l' anno 1997sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - ASSESSORATO BILANCIO
Cap. 03016 -
Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, LR15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, LR 15 febbraio 1997, n. 10)
1997 lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento:
04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI
Cap 04017/ 02 -
(NI) (2.1.1.4.1.2.08.16) (08.02) Spese per la procedura di costituzione dell' Autorità d' ambito (Art. 6 comma 5, della presente legge)
1997 lire 100.000.000
Cap. 04017/ 03 -
(NI) (2.1.1.5.8.2.08.16) (08.02) Contributo all' Autorità d' ambito per le spese di funzionamento (art. 8, comma 2, lett a), della presente legge)
PM
3. Alla determinazione dei trasferimenti all' Autorità d' ambito, previsti dall' articolo 8, comma 2, lett a), (cap. 04017/ 03), si provvede con la legge finanziaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 ottobre 1997
Palomba