Legge Regionale 27 ottobre 1997, n. 31
Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. In caso di esito non positivo del trapianto l' erogazione delle provvidenze previste dalla legge regionale n.27 del 1983 ha luogo senza limite di tempo.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a valere sugli stanziamenti previsti a carico della legge regionale n. 27 del 1983.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 ottobre 1997
Palomba