Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20
Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Istituzione
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio fornisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.
Art.2
Compiti
a) sviluppare in tutte le donne il senso di una responsabile partecipazione attiva 1 alla vita politica ed amministrativa;
b) promuovere iniziative tese ad incrementare il numero delle elette ed accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano i rapporti all’interno della società;
c) offrire informazione e collaborazione all’interno e all’esterno della Consulta;
d) creare occasioni permanenti formazione e di aggiornamento sull’amministrazione della cosa pubblica, promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
e) promuovere il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative locali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna;
f) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono di competenza delle assemblee;
g) agevolare i contatti con le istituzioni;
h) valorizzare ruolo e iniziative delle elette
Art.3
Costituzione, organizzazione e funzionamento
2. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che ne disciplina l’organizzazione e le regole di funzionamento.
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.
Art.4
Attività programmatoria
Art.5
Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 novembre 2000
Floris