Legge Regionale 17 novembre 2000, n. 22
Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Piano di lotta, controllo e eradicazione della febbre catarrale ovina
Art.2
Anticipazioni
a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l’abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;
b) rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle Aziende - USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;
c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende USL e da organismi all’uopo deputati;
d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo della malattia.
2. Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1, per gli interventi di cui alla lettera a) è destinata una somma di lire 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) è destinata una somma di lire 20.000.000.000.
3. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell’Assessore del bilancio - al capitolo 12194/01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.
Art.3
Indennizzi agli allevatori
Art.4
Sostegno agli allevatori
Art.5
Contributo alle imprese di trasformazione
2. Il contributo è concesso a condizione che:
a) le aziende e cooperative di cui al comma 1abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna;
b) la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell’ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate.
3. Il contributo concesso non può essere .superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è determinato in lire 5.000.000.000 per l’anno 2000 (cap. 06141/01).
Art.6
Priorità alle aziende danneggiate
Art.7
Procedura per la concessione degli aiuti
2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all’uopo delegati.
Art.8
Campagna informativa
Art.9
Comandi
2. I comandi di cui al comma 1 non computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma 5 lettera a) dell’articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).
Art.10
Esecuzione degli aiuti
Art.11
Norma finanziaria
- quanto a lire 107.400.000.000 nell’anno 2000 e a lire 55.400.000.000 nell’anno 2001 con le variazioni di cui al comma 2;
- quanto a lire 50.000.000.000 mediante contrazione in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 36203 (DV)
Recuperi dai conti correnti intestati alla Regione, aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1
2000 lire 9.000.000.000
Cap. 36119
(N.I.) 3.6.1. Rimborsi dallo Stato, ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34, delle somme anticipate per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge
P.M.
Cap. 51010
(N.I.) (5.1.10) Ricavo dei prestiti contratti per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2000 lire 50.000.000.000
SPESA
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01001
Spese per il Consiglio regionale
2001 lire 9.500.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03107
Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall’IRAP ai sensi degli artt.41, comma 2, e 42 comma 7, del Decreto Legislativo 151 dicembre 1997, n. 446 (art.37, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 ) (spesa obbligatoria)
2000 lire 63.575.000.000
Cap. 03147/02
Quota interessi delle rate d’ammortamento di prestiti obbligazionari (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art.35 L. 23 dicembre 1994, n. 724, art 1, commi 11 e 15, L.R 8 marzo 1997, n. 8 e art.3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.000.000.000
Cap. 03148
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990 n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9. e art.3, comma 9, L.R 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 950.000.000
Cap. 03148/01
Quota, interessi delle rate di ammortamento dei mutui contatti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art.3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 2.025.000.000
Cap. 03148/02
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art.3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 5.500.000.000
Cap. 03150/01
Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 8.300.000.000
Cap. 03150/02
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.050.000.000
06 AGRICOLTURA
Cap. 06086/01
Contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti rurali (art.17, L. 27 ottobre 1966, n. 910, L. 2 marzo 1974, n. 78, art.9, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art.39, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt.28 e 29, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)
2001 lire 900.000.000
Cap. 06150/01
Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (LL: 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 61, artt.8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n 984, art.13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art.28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art.3, lett. 1), L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, art.9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2001 lire 2.000.000.000
Cap. 06163/01
Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art.l7 Legge 2 giugno 1961, n. 454, artt.8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n. 984, art.1), comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2001 lire 10.000.000.000
Cap. 06261/01
Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21 art.9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt.4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art.11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art.11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, p. 20, art.43, L.R 29 aprile 1994 n. 18, art.8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art.17 comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)
2001 lire 8.000.000.000
07 - TURISMO
Cap. 07053/01 -
Contributi per l’acquisto di aziende o strutture nonché per l’acquisto di società ed il potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati (art.35, L.R. 5 settembre 2000, n. 17)
2000 lire 4.000.000.000
12 - SANITA’
Cap. 12139/02
Somme da ripartire tra le Aziende USL e Aziende ospedaliere per il finanziamento del spese in conto capitale (art.51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt.62 e 66, L.R. 15 febbraio 1996 n. 9 e art.36, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) contributi per l’impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3, art.135, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt.42 e 47 della legge finanziaria)
2001 lire 25.000.000.000
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02028/01
Spese per il personale comandato presso l’Amministrazione regionale (art.40, L.R. 13 novembre 1998, n. 31)
2000 lire 1.400.000.000
2001 lire 1.400.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03118 (N.I.) (1.1.1.7.3.2.12.31)
Interessi da corrispondere su prestiti concessi per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2001 lire 3.000.000.000
Cap. 03119 (N.I.) (1.1.3.1.0.5.12.31)
Capitale da rimborsare su prestiti concessi per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2001 lire 50.000.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06124 (D.V.)
Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 (art.2, comma 1, lett. a), legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26; nonché per la concessione di aiuti per fronteggiare la epizoozia "blue tongue" (artt.3 e 4 della presente legge)
2000 lire 80.000.000.000
Cap. 06141/01 (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10)
Contributi alle imprese di trasformazione per le perdite connesse con la riduzione dei conferimenti a seguito della epizoozia "blue tongue" (art.5 della presente legge)
2000 lire 5.000.000.000
12 - SANITA’
Cap. 12060/01 (N.I.) (1.1.1.4.1.2.08.08) (08.02)
Spese per la realizzazione di una campagna informativa sul consumo dei prodotti agroalimentari a seguito della epizoozia "blue tongue" (art.8 della presente legge)
2000 L. 1.000.000.000
2001 L. 1.000.000.000
Cap. 12194/01 - (N.I.) (1.1.1.6.3.2.10.10.) (08.02)
Spese, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l’epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)" (art.2 della presente legge)
2000 lire 70.000.000.000
3. Le somme stanziate nell’anno 2000 in conto dei su citati capitoli e non impegnate sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento, se necessario.
4. A decorrere dall’anno 2001 i capitoli 06124 e 06141/01, sono soppressi e confluiscono nel capitolo 06141, il quale assume la seguente denominazione: "Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art.23, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, L.R. 17 dicembre 1999 n. 26, L.R. 5 settembre 2000, n. 18. e artt.3, 4 e 5 della presente legge)".
Art.12
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 novembre 2000
Floris