Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 26
Norme a sostegno all’imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
Capo I
(Disposizioni generali)
Art.2
Beneficiari
Art.3
Fondo regionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale è stabilita per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a lire 1.250.000.000; negli anni successivi la dotazione minima di tale Fondo è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali stanziate nell’anno precedente per la stessa Regione per l’indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall’ultima rilevazione ufficiale disponibile.
3. Le risorse finanziarie regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali stanziate a favore della Regione Sardegna con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art.4
Comitato regionale per l’imprenditoria femminile
2. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente; per l’adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dagli Assessorati di cui al comma 1 del presente articolo.
Art.5
Compiti del Comitato
2. I criteri di priorità sono proposti, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente Commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione.
3. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 1 sono adottati entro venti giorni dal suo insediamento.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato può avvalersi di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditorialità femminile.
Art.6
Norma di rinvio
Capo II
(Programmazione regionale)
Art.7
Programmi regionali
a) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d’impresa tra le donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell’imprenditoria femminile;
c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.
2. Per la realizzazione di tale programma, la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano carattere di affidabilità e consolidata esperienza in materia. Tali soggetti devono avere sede operativa nella regione e sono selezionati tramite le procedure di gara previste nel decreto legislativo n. 157 del 1995.
3. In fase di prima applicazione, la Regione per l’assistenza normativa e per il supporto tecnico necessario per l’avvio delle procedure e l’installazione e gestione dei sistemi informatici, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione senza oneri a carico della Regione sarda, della collaborazione dell’Istituto per la Promozione Industriale - IPI - già accreditato e utilizzato per queste funzioni dal Ministero dell’industria e commercio, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 7 aprile 1995, n. 104.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è istituito apposito capitolo di bilancio presso l’Assessorato del lavoro per l’integrazione delle risorse di cui all’articolo 12 della Legge n. 215 del 1992 e dell’articolo 21, comma 2, del regolamento di attuazione.
Art.8
Controlli
Art.9
Disposizioni Finali
Art.10
Norma finanziaria
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
- quanto a lire 1.250.000.000 con gli stanziamenti dei fondi regionali disposti dall’art. 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (cap. 10207);
- quanto a lire 14.296.000.000 con la variazione di bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 – 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Entrata
Cap. 23201
Quota dello Stato per le azioni positive per l’imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215)
2000 lire 14.296.000.000
2001 lire P.M.
2002 lire P.M.
Rif. Cap. Spesa 12208
Spesa
10 - LAVORO
Cap. 10208
Assegnazioni statali a sostegno dell’imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215)
2000 lire 14.296.000.000
2001 lire P.M.
2002 lire P.M.
Rif. Cap. entrata 23201
4. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art.11
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2000
Floris