Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 12
Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Contributo
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. 1 contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.
Art.2
Costanza del rapporto di lavoro
Art.3
Trasformazione del contratto di lavoro
Art.4
Condizioni per la concessione del contributo
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le società di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art.5
Regime "de minimis"
Art.6
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.007
Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria
2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000
2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000
2003 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.
07 - TURISMO In aumento
UPB S07.028
Incentivazioni alle attività artigiane
2001 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.
2002 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000
2003 Euro 10.329.137,98 Lire 20.000.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 agosto 2001
Floris