Legge Regionale 28 dicembre 2001, n. 17
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2002.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Esercizio provvisorio
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Sulla UPB S03.041 è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nel bilancio di cui al comma l.
5. Lo stanziamento di cui alla UPB S05.070 (cap. 05301) è da intendersi quale spesa corrente al termini dell’articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche.
6. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
7. E’ accertata al 31 dicembre 2001 l’economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea.
Art.2
Conservazione di somme
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla. legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
3. E’ altresì autorizzata la conservazione nel conto residui delle somme sussistenti, alla data del 31 dicembre 2001, nei capitoli relativi al Programma Operativo Plurifondo e ai Programmi di Iniziativa Comunitaria, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di rendicontazione stabilite dall’Unione Europea.
Art.3
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2001
Pili