Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 21
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Oggetto
Art.2
Pubblicazione della legge statutaria
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo “Testo di legge regionale approvata ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale”, seguito dalla data della approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora l’approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase “approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale” e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase “approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale” e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.
3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata, a cura del servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti a seguito dell’ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.3
Contenuto della richiesta di referendum
2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi - dell’articolo 2.
Art.4
Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum
“Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.”.
Art.5
Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.
Art.6
Richiesta di referendum da parte degli elettori
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall’articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall’articolo 3, comma l. Successivamente all’adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai.presentatori entro il giorno successivo alla presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall’articolo I della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai consiglieri regionali della Sardegna.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell’articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Art.7
Verifica della richiesta di referendum
2. L’Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme all’articolo 15 dello Statuto speciale e presenti i réquisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l’Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
Art.8
Promulgazione della legge in caso di dichiarazione
“Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;
La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall’Ufficio regionale del referendum, con decisione in data ......;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.”.
Art.9
Indizione del referendum
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Art.10
Quesito del referendum
Art.11
Schede di votazione
2. Le schede sono fornite dall’Amministrazione regionale.
3. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso, l’Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l’ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 9, comma 1.
Art.12
Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum
“Il Consiglio regionale ha approvato;
Il referendum indetto in data ...... ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.”.
Art.13
Pubblicazione dell’esito sfavorevole del referendum
Art.14
Regime delle spese
Art.15
Norma di rinvio
2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le norme per l’elezione del Consiglio regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
TABELLE A e B
Referendum popolare per l’approvazione
della legge regionale emanata ai sensi dell’articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna
(data)
Provincia di.........................................
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE TIMBRO
__________________________________.
TABELLA B)
SI
[Quesito formulato ai sensi dell’articolo 10] .......................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
NO
N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Si», posta a sinistra, deve essere stampata in colore verde e la parola «No», posta a destra, deve essere stampata in colore rosso.
Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002
Pili