Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 23
Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Riconoscimento delle Agenzie governative regionali
Art.2
Requisiti delle Agenzie governative regionali
a) disporre di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o regolamento sono approvati dal governo regionale o dal Consiglio regionale;
b) essere condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica od accettazione da parte del governo regionale o del Consiglio regionale, oppure da questi direttamente nominati;
c) essere di proprietà della Regione autonoma della Sardegna in modo diretto od indiretto attraverso quote di maggioranza;
d) non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"), che il soggetto affidatario della progettazione di servizi non può esserne anche fornitore, o concorrere alla aggiudicazione dei medesimi, né possono concorrervi società e soggetti controllati (ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, punto terzo, del codice civile) del predetto soggetto affidatario.
Art.3
Istanza per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa regionale
Art.4
Attribuzione dello status di Agenzia governativa regionale
Art.5
Affidamento dei programmi
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2002
Pili