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Legge Regionale 20 dicembre 2002, n. 24

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003 e conservazione dei residui.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1
Esercizio provvisorio
1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l’anno 2003, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al Consiglio regionale.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.041 (cap. 03110) è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma l.
6. Sugli stanziamenti in conto dei capitoli 05321 (UPB S05.087) e 05291 (UPB S05.079) possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi a’ termini dell’articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, senza i limiti di cui al comma 2.


Art.2
Conservazione di somme
1. Le somme sussistenti in conto competenza non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 in conto del capitolo 03112 (UPB S03.042) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate, nell’anno 2003, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15.
2. Le somme sussistenti in conto competenza ed in conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, nonché le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli relativi alla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo per l’attuazione degli interventi di cui alla medesima legge regionale n. 21 del 2000.
3. Le somme sussistenti in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 in conto dei capitoli 02037, 02067, 02068 - nei limiti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 - 01047, 02071, 02072, 02097, 03015, 03016, 05010, 05026, 05060, 05092, 05096, 05146, 05173, 05244, 06153, 08120, 08191, 08204, 08284, 08235, 08236, 09105, 12022, 12150, 12151, 12162, 12182, 12183, 13053 e 13055, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità ivi previste, nell’esercizio successivo.


Art.3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 dicembre 2002

Pili