Legge Regionale 3 luglio 2003, n. 7
Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
Disposizioni in materia di acquisto, costruzione o recupero di alloggi
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, è approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, apposito disciplinare contenente le cause e le condizioni che danno diritto alla deroga dagli obblighi di cui al comma 1.
Art.2
Accertamento delle condizioni di ammissibilità ai fini dell’assegnazione degli alloggi.
“4. Qualora venga accertata da. parte del Comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell’assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l’assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla Commissione di cui all’articolo 8, la quale provvede nei successivi trenta giorni all’eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all’eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all’interessato. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dell’aspirante assegnatario, eventualmente intervenuto fra la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione, non influisce nella collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti prescritti.”.
Art.3
Determinazione del canone di locazione degli alloggi assegnati ai profughi
“8. Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi dell’articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali e di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione. Dal 1° luglio 2003, il suddetto canone è elevato del 50 per cento e, per gli anni successivi, è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.”.
Art.4
Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare
Art.5
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989
Art.6
Affidamento della gestione del servizio idrico integrato
Art.7
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1999
Art.8
Garanzia integrativa regionale
2. La garanzia si intende prestata con l’emissione del provvedimento di liquidazione del contributo regionale, resta valida per tutta la durata di ammortamento del mutuo e diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, purché l’incanto sia stato fissato per un prezzo inferiore al credito.
3. La spesa occorrente per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è stimata, per il corrente esercizio finanziario, in euro 1,5 milioni e fa carico sullo stanziamento iscritto nel capitolo 08188 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici (UPB S08.046).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 luglio 2003
Pili