Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9
Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità.
2. In sede di prima applicazione le Province provvedono a istituire e organizzare i Centri per l'impiego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l'impiego.
3. E' istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001, il ruolo provvisorio del personale per l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego delegate alla Regione.
4. La dotazione organica del personale di cui al comma 3 è determinata in misura pari al 75 per cento del contingente di personale definito per le sedi della Regione Sardegna dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente la "Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma, al personale del ruolo provvisorio di cui al comma 3 si applica il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'amministrazione di provenienza.
6. Il Consiglio regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana una legge organica di riordino generale delle politiche del lavoro in attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti.
7. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma in materia di servizi all'impiego, l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale 28 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) conserva le funzioni e i compiti ad essa attribuiti, ivi compresi quelli di sperimentazione e di orientamento, che esercita anche in accordo con gli enti locali territoriali, le Università e le parti sociali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
Art.2
Norma finanziaria
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a' termini dell'articolo 9, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 luglio 2003
Pili