Legge Regionale 10 novembre 2003, n. 11
Autorizzazione alla contrazioni di un mutuo per il ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali relativi all’anno 2000
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
2. Il mutuo di cui al comma 1 è contratto, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2001, n. 405, con la Cassa depositi e prestiti per una durata di 10 anni, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2004.
3. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento del predetto mutuo sono garantiti mediante l’iscrizione nel bilancio della Regione, per tutta la durata del mutuo medesimo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei relativi pagamenti.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 novembre 2003
Masala