Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 12
Provvidenze a favore degli invalidi civili.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
Oggetto
2. Per la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione integra, con proprie risorse, i trasferimenti disposti dallo Stato; la spesa prevista per l’attuazione del presente comma è valutata in euro 2.000.000 annui.
3. L’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un’apposita disciplina per l’individuazione e la definizione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2.
4. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, può avvalersi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o degli enti locali, secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.
5. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.
6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell’attività istruttoria, nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L’istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3.
7. E’ attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art.2
Accertamenti sanitari
Art.3
Termini
Art.4
Norma finanziaria
2. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare concreto e immediato avvio agli interventi di cui alla presente legge e nelle more dei trasferimenti delle risorse finanziarie da parte dello Stato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata di concerto con gli Assessori interessati, ad operare le opportune anticipazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a garantire in via definitiva il finanziamento delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite, previe valutazioni, d’intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Entrate
12 - SANITA
UPB E12.041
Servizi socio-assistenziali (AS)
2003 euro 99.000
2004 euro 99.000
2005 euro 99.000
Spesa
In diminuzione
UPB S03.007
FNOL - Spese di investimento
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.000.000
mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria
In aumento
12 - SANITA
UPB S12.066
Servizi socio-assistenziali (FR - AS)
2003 euro 2.099.000
2004 euro 2.099.000
2005 euro 2.099.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art.5
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 12 dicembre 2003
Masala