Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 14
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art.1
Esercizio provvisorio
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1.
Art.2
Proroga termini
“9. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato dall’articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 (Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie), dall’articolo 4, comma 9, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il “Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie” e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia) e dall’articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2004.”.
Art.3
Norme in materia di lavoro temporaneo
Art.4
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 29 dicembre 2003
Masala