Legge Regionale 17 novembre 2010, n.15
Disposizioni in materia di agricoltura.
LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 15
Disposizioni in materia di agricoltura.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.34 del 18 novembre 2010.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostegno del comparto ovi-caprino
1. Al fine di favorire l'adozione del pagamento del latte a qualità e aggregare l'offerta dello stesso attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative, la Regione eroga alle imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD), con sede ed azienda in Sardegna, un aiuto per ogni capo ovi-caprino, sulla base dei capi iscritti nella Banca dati nazionale (BDN). Per l'anno 2010, l'aiuto è erogato nella misura massima di euro 3.000 per ogni impresa condotta da IAP o CD, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010. Per gli anni 2011 e 2012 l'aiuto è erogato nella misura massima di euro 2.500 per ogni impresa condotta da IAP o CD, ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola.
2. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'aiuto.
3. La relativa spesa è determinata in euro 16.000.000 per l'anno 2010 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
4. L'importo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) è ridotto per l'anno 2010 di euro 3.000.000.
Art. 2
Indennizzi per mancata movimentazione bovini
1. Gli indennizzi per i danni derivanti dalla mancata movimentazione dei bovini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/10 del 4 settembre 2001, sono estesi, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, ai vitelli di razze da latte allevati nei centri di ingrasso cooperativi che hanno, a suo tempo, presentato domanda; alla relativa spesa si fa fronte nei limiti delle disponibilità recate nell'anno 2010 dal capitolo SC06.0970 (UPB S06.04.006).
Art. 3
Costi di produzione dei mangimi
1. La Regione avvia un programma volto a contenere i costi di produzione dei mangimi delle aziende ovi-caprine, mediante programmi di divulgazione agricola mirati all'introduzione di nuove essenze foraggere, in particolare i semi di lino, utilizzando tecniche colturali a bassi input.
2. I campi sperimentali e dimostrativi delle nuove essenze foraggere, sono condotti in almeno 1.000 ettari presso almeno 500 aziende del territorio regionale e sono curati dalle agenzie Agris e Laore.
Art. 4
Personale "Sardegna promozione"
1. Per far fronte alle esigenze relative alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità del comparto agro-alimentare, il personale con documentata esperienza in materia di promozione, transitato dai ruoli dell'Amministrazione regionale all'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione" mediante processo di mobilità attivato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 36/38 del 1° luglio 2008, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è riammesso a domanda nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza senza soluzione di continuità.
Art. 5
Miglioramento dell'offerta produttiva1. La Giunta regionale, al fine di favorire i processi aggregativi, predispone un programma di interventi a favore delle imprese finalizzato a migliorare ed innovare i processi manageriali e favorire la costruzione di un piano coordinato di offerta delle produzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 annui per il biennio 2010/2011, per incentivi da erogare nella forma degli aiuti di importanza minore secondo il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GUCE 2009/C 16/01).
Art. 6
Programma di aiuti alimentari a favore dei paesi in via di sviluppo
1. La Regione eroga la somma di euro 6.000.000 nell'anno 2011 per il finanziamento degli interventi a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) ed assimilati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella fornitura di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato in un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Agea - spese di funzionamento" per essere destinato alla finalità di cui al comma 1.
Art. 7
Diversificazione produttiva
1. La Regione, al fine di ridurre le quantità di latte di pecora destinato alla produzione di pecorino romano DOP, eroga ai produttori che destinano almeno 20.000 litri di latte di pecora alla produzione di formaggi diversi o alla trasformazione dello stesso in polvere di latte, un premio massimo di euro 4.000.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione del premio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.
3. La spesa relativa è determinata in euro 4.000.000 annui per il biennio 2011/2012.
Art. 8
Potenziamento della filiera agro-alimentare
1. Al fine di favorire il potenziamento della filiera agro-alimentare e la competitività delle imprese ope-ranti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è costituito un fondo di euro 5.000.000 annui per il triennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il fondo è destinato al rafforzamento della struttu¬ra finanziaria, anche attraverso processi di fusione delle imprese cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione della produzione agricola, con priorità per il comparto ovi-caprino.
3. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di intervento del fondo.
Art. 9
Ripristino delle condizioni di mercato
1. Al fine di ripristinare le normali condizioni di mercato, con riferimento alle disposizioni per l'attuazione dei piani produttivi per i formaggi stagionati a denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 quater della legge 11 novembre 2005, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), il Consorzio di tutela del pecorino romano adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano produttivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il piano produttivo ha l'obiettivo di assicurare una gestione ordinata della crescita delle quantità prodotte, in una prospettiva pluriennale, e di sostenere i consumi attraverso il costante ed omogeneo miglioramento degli standard qualitativi di produzione e di prodotto nonché di incrementare l'attività di vigilanza.
3. È istituito, presso l'Agenzia Laore Sardegna, l'Osservatorio del latte ovi-caprino quale servizio a supporto dell'attività di programmazione nonché di monitoraggio delle produzioni e del mercato.
4. Con deliberazione della giunta regionale, da ema¬narsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di erogazione del servizio nonché di funzionamento dell'Osservatorio.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3 è autorizzata, a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, a decorrere dall'anno 2011, la concessione di un contributo annuo di euro 300.000.
Art. 10
Valorizzazione dei prodotti regionali
1. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente:
"10. L'Amministrazione regionale finanzia una campagna di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità dell'intervento. La spesa prevista è di euro 500.000 per l'anno 2011 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. L'aiuto di cui al presente articolo è erogato previa approvazione della Commissione europea.".
Art. 11
Sostegno all'aggregazione delle materie prime e mangimi
1. La Regione, al fine di favorire la razionalizzazione dei costi produttivi delle aziende agricole derivanti dall'acquisto delle materie prime e dei mangimi, concorre alla realizzazione, attraverso organismi associati di produttori agricoli, di un piano di gestione degli acquisti delle materie prime e dei mezzi tecnici necessari per il comparto.
2. La spesa relativa è determinata in euro 500.000 annui per il triennio 2011-2013.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti.
Art. 12
Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
1. L'installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per garantire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, è istituito, presso la SfIRS, un fondo di garanzia che garantisce i mutui e i prestiti concessi a tal fine dagli istituti di credito.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2010 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
4. La regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo.
5. La garanzia è prestata nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.
Art. 13
Sostegno del comparto cerealicolo
1. La Regione, al fine di favorire il consolidamento di una filiera cerealicola di qualità, eroga un premio ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna.
2. Il premio è erogato, per un triennio, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione del premio.
4. La spesa relativa è determinata in euro 4.000.000 annui per il triennio 2011/2013.
Art. 14
Sostegno delle aziende suinicole
1. La Regione destina le risorse stanziate dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) a favore delle aziende suinicole della Sardegna, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con priorità per quelle situate nelle zone ad alto rischio come definite dal Piano di eradicazione della peste suina.
2. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento.
Art. 15
Scorte di vaccino
1. Al fine di garantire continuità alla movimentazione di ruminanti al di fuori del territorio regionale è assicurato, per l'anno 2011, l'approvvigionamento di adeguate scorte di vaccino spento contro i sierotipi della blue tongue circolanti in Sardegna. La relativa spesa è valutata in euro 850.000 per l'anno 2011.
2. Nei casi in cui la vaccinazione non possa essere effettuata per indisponibilità di vaccino, la Regione promuove con le restanti regioni italiane accordi finalizzati a consentire la movimentazione in deroga dei capi bovini, ovini e caprini non vaccinati. Tali accordi tengono conto della valutazione del rischio basata sulle risultanze delle pregresse epidemie e della sorveglianza sierologica ed entomologica e, ove necessario, prevedono eventuali controlli di laboratorio sugli animali. L'Amministrazione regionale, inoltre, individua sistemi finalizzati a garantire la tracciabilità dei capi macellati.
Art. 16
Contributo alle università
1. La Regione eroga un contributo annuo alle università della Sardegna per attività di supporto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nella elaborazione di strategie di politica agricola funzionali allo sviluppo della competitività delle aziende agro-zootecniche ed alla diversificazione delle fonti di reddito.
2. Il contributo annuo è determinato in euro 200.000 ed è erogato sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale.
Art. 17
Interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura
1. Le risorse del fondo gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA) per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 sono desti¬nate, per il tramite dello stesso Istituto, all'attuazione, nel territorio regionale, degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura" registrato presso la Commissione europea con il n. XA259/09.
2. A valere sulle stesse risorse sono riconosciuti ad ISMEA gli oneri amministrativi secondo le modalità già in atto per la gestione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006.
Art. 18
Vigilanza
1. I benefici pubblici, di cui alla presente legge, sono destinati esclusivamente a quelle imprese agro-alimentari che dimostrino il rispetto dei vincoli stabiliti al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con la sottoscrizione di contratti quadro regionali di filiera e dei relativi contratti di fornitura.
2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce annualmente al Consiglio regionale, con specifica relazione, in merito al rispetto della norma di cui al comma 1.
Art. 19
Interventi per il rilascio di cogaranzie e controgaranzie
a favore delle piccole e medie imprese agricole
1. La somma di euro 5.000.000, trasferita ad AR¬GEA Sardegna per le finalità stabilite dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, è recu¬perata al bilancio regionale (UPBE362.004) e destinata al rilascio di cogaranzie e controgaranzie a favore delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola da parte del fondo gestito dalla SfIRS Spa, istituito con l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) (UPB S06.04.005).
Art. 20
Centri raccolta latte e macelli mobili
1. La Regione eroga aiuti ai comuni e alle unioni dei comuni per l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e la ristrutturazione di strutture esistenti da destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora.
2. La giunta regionale, con propria deliberazione previo parere della Commissione consiliare competen-te, definisce le modalità dell'intervento.
3. La spesa prevista è valutata in euro 3.000.000 annui per gli anni 2011 e 2012.
Art. 21
Valorizzazione delle produzioni ovine
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni ovine mediante:
a) un programma di sperimentazione finalizzato ad individuare efficaci sistemi di tracciabilità delle produzioni e lavorazioni dell'agnello IgP di Sardegna e ad evitare l'eventuale commercializzazione di animali che non rispettano le norme previste dal relativo disciplinare di produzione;
b) l'individuazione di azioni finalizzate alla destagionalizzazione delle produzioni ovine.
2. Le modalità dell'intervento sono definite con de¬liberazione della giunta regionale. Le relative attività sono affidate alle Agenzie Agris e Laore nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La spesa prevista è valutata in euro 600.000 per l'anno 2011.
Art. 22
Contributo ai consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008
1. La Regione è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, commi 11 e 12, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica).
2. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina le priorità e le modalità di ripartizione del contributo (UPB S04.02.003).
3. I relativi oneri sono valutati in euro 2.500.000 annui.
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2008, come modificato dalla lettera a) del comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, è sostituito dal seguente:
"3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale per comprovate necessità.".
Art. 23
Crediti di gestione e misure per favorire l'accesso al credito
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti a breve termine, della durata massima di diciotto mesi, contratti dalle imprese agricole condotte da IAP o CD attive nella produzione agricola e nell'allevamento per far fronte alle spese di conduzione.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale dei consorzi fidi di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) e all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui al comma 1 nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.
4. La spesa prevista per l'attuazione del comma 1 è stabilita in euro 2.000.000 annui per gli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB S06.04.005).
5. L'Amministrazione regionale, per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole ed operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia (di seguito consorzi fidi) concedendo a tali organismi contributi per:
a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese socie;
b) l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole anche non associate.
6. La giunta regionale, con deliberazione, determina:
a) i criteri di ammissione delle domande, le modalità di erogazione e la misura dei contributi;
b) le operazioni che usufruiscono delle garanzie e i criteri obbligatori cui si attengono i consorzi fidi nell'erogazione delle garanzie e nell'attività di consu¬lenza alle aziende;
c) i requisiti dei consorzi fidi, gli obblighi degli stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale e le attività di controllo sull'utilizzo dei contributi.
7. Agli oneri previsti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2011 si provvede, con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 24
Modifiche al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008
1. Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono soppresse le seguenti parole: "e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA)".
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2011.
Art. 25
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
1. Nell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), subito dopo le parole "L'attività venatoria nei confronti della selvaggina", sono aggiunte le parole: "stanziale, di quella".
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 39.700.000 per l'anno 2010, in euro 51.450.000 per l'anno 2011, in euro 34.500.000 per l'anno 2012, in euro 12.500.000 per l'anno 2013 ed in euro 3.000.000 per gli anni successivi si fa fronte:
a) quanto ad euro 21.700.000 per l'anno 2010, ad euro 8.700.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e ad euro 2.700.000 per gli anni successivi, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);
b) quanto ad euro 5.000.000 per l'anno 2010 con il recupero delle risorse previste dall'articolo 19;
c) quanto ad euro 13.000.000 per l'anno 2010, ad euro 42.750.000 per l'anno 2011, ad euro 25.800.000 per l'anno 2012 e ad euro 3.800.000 per l'anno 2013 con lo storno dei fondi di cui al comma 2.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E231.008
Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico
2010 euro 21.700.000
2011 euro 8.700.000
2012 euro 8.700.000
2013 euro 8.700.000
UPB E362.004
Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari
2010 euro 5.000.000
SPESA
in diminuzione
UPB S06.06.006
Credito di imposta per le imprese
2010 euro 3.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2010 euro 10.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano con l'entrata
2010 euro ---
2011 euro 42.750.000
2012 euro 25.800.000
2013 euro 3.800.000
in aumento
UPB S01.03.001
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale
2010 euro ---
2011 euro 6.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo (AS)
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie sociali nel settore zootecnico
2010 euro ---
2011 euro 850.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.001
Finanziamenti alle agenzie operanti nel settore agricolo - Parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 300.000
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000
UPB S06.04.003
Attività di supporto e statistica agricola (AS)
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
UPB S06.04.005 (DV)
Concorso negli interessi su mutui contratti nel settore agricolo
FR 2010 euro 5.000.000
FR 2011 euro 2.000.000
FR 2012 euro 2.000.000
AS 2013 euro 2.000.000
UPB S06.04.008
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Spese correnti
AS 2010 euro 8.000.000
FR 2010 euro 8.000.000
AS 2011 euro 4.000.000
FR 2011 euro 10.600.000
AS 2012 euro 4.000.000
FR 2012 euro 10.000.000
2013 euro ---
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
AS 2010 euro 10.000.000
FR 2011 euro 10.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.013
Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico
AS 2010 euro 1.000.000
FR 2010 euro 5.000.000
FR 2011 euro 10.500.000
FR 2012 euro 10.500.000
AS 2013 euro 2.000.000
FR 2013 euro 500.000
UPB S06.04.011
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Spese correnti
2010 euro ---
AS 2011 euro 2.000.000
FR 2011 euro 2.000.000
AS 2012 euro 2.000.000
FR 2012 euro 2.000.000
AS 2013 euro 2.000.000
FR 2013 euro 2.000.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2010 euro ---
2011 euro 500.000
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 novembre 2010
Cappellacci
Disposizioni in materia di agricoltura.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.34 del 18 novembre 2010.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostegno del comparto ovi-caprino
1. Al fine di favorire l'adozione del pagamento del latte a qualità e aggregare l'offerta dello stesso attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative, la Regione eroga alle imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD), con sede ed azienda in Sardegna, un aiuto per ogni capo ovi-caprino, sulla base dei capi iscritti nella Banca dati nazionale (BDN). Per l'anno 2010, l'aiuto è erogato nella misura massima di euro 3.000 per ogni impresa condotta da IAP o CD, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010. Per gli anni 2011 e 2012 l'aiuto è erogato nella misura massima di euro 2.500 per ogni impresa condotta da IAP o CD, ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola.
2. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'aiuto.
3. La relativa spesa è determinata in euro 16.000.000 per l'anno 2010 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
4. L'importo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) è ridotto per l'anno 2010 di euro 3.000.000.
Art. 2
Indennizzi per mancata movimentazione bovini
1. Gli indennizzi per i danni derivanti dalla mancata movimentazione dei bovini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/10 del 4 settembre 2001, sono estesi, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, ai vitelli di razze da latte allevati nei centri di ingrasso cooperativi che hanno, a suo tempo, presentato domanda; alla relativa spesa si fa fronte nei limiti delle disponibilità recate nell'anno 2010 dal capitolo SC06.0970 (UPB S06.04.006).
Art. 3
Costi di produzione dei mangimi
1. La Regione avvia un programma volto a contenere i costi di produzione dei mangimi delle aziende ovi-caprine, mediante programmi di divulgazione agricola mirati all'introduzione di nuove essenze foraggere, in particolare i semi di lino, utilizzando tecniche colturali a bassi input.
2. I campi sperimentali e dimostrativi delle nuove essenze foraggere, sono condotti in almeno 1.000 ettari presso almeno 500 aziende del territorio regionale e sono curati dalle agenzie Agris e Laore.
Art. 4
Personale "Sardegna promozione"
1. Per far fronte alle esigenze relative alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità del comparto agro-alimentare, il personale con documentata esperienza in materia di promozione, transitato dai ruoli dell'Amministrazione regionale all'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione" mediante processo di mobilità attivato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 36/38 del 1° luglio 2008, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è riammesso a domanda nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza senza soluzione di continuità.
Art. 5
Miglioramento dell'offerta produttiva1. La Giunta regionale, al fine di favorire i processi aggregativi, predispone un programma di interventi a favore delle imprese finalizzato a migliorare ed innovare i processi manageriali e favorire la costruzione di un piano coordinato di offerta delle produzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 annui per il biennio 2010/2011, per incentivi da erogare nella forma degli aiuti di importanza minore secondo il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GUCE 2009/C 16/01).
Art. 6
Programma di aiuti alimentari a favore dei paesi in via di sviluppo
1. La Regione eroga la somma di euro 6.000.000 nell'anno 2011 per il finanziamento degli interventi a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) ed assimilati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella fornitura di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato in un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Agea - spese di funzionamento" per essere destinato alla finalità di cui al comma 1.
Art. 7
Diversificazione produttiva
1. La Regione, al fine di ridurre le quantità di latte di pecora destinato alla produzione di pecorino romano DOP, eroga ai produttori che destinano almeno 20.000 litri di latte di pecora alla produzione di formaggi diversi o alla trasformazione dello stesso in polvere di latte, un premio massimo di euro 4.000.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione del premio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.
3. La spesa relativa è determinata in euro 4.000.000 annui per il biennio 2011/2012.
Art. 8
Potenziamento della filiera agro-alimentare
1. Al fine di favorire il potenziamento della filiera agro-alimentare e la competitività delle imprese ope-ranti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è costituito un fondo di euro 5.000.000 annui per il triennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il fondo è destinato al rafforzamento della struttu¬ra finanziaria, anche attraverso processi di fusione delle imprese cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione della produzione agricola, con priorità per il comparto ovi-caprino.
3. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di intervento del fondo.
Art. 9
Ripristino delle condizioni di mercato
1. Al fine di ripristinare le normali condizioni di mercato, con riferimento alle disposizioni per l'attuazione dei piani produttivi per i formaggi stagionati a denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 quater della legge 11 novembre 2005, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), il Consorzio di tutela del pecorino romano adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano produttivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il piano produttivo ha l'obiettivo di assicurare una gestione ordinata della crescita delle quantità prodotte, in una prospettiva pluriennale, e di sostenere i consumi attraverso il costante ed omogeneo miglioramento degli standard qualitativi di produzione e di prodotto nonché di incrementare l'attività di vigilanza.
3. È istituito, presso l'Agenzia Laore Sardegna, l'Osservatorio del latte ovi-caprino quale servizio a supporto dell'attività di programmazione nonché di monitoraggio delle produzioni e del mercato.
4. Con deliberazione della giunta regionale, da ema¬narsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di erogazione del servizio nonché di funzionamento dell'Osservatorio.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3 è autorizzata, a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, a decorrere dall'anno 2011, la concessione di un contributo annuo di euro 300.000.
Art. 10
Valorizzazione dei prodotti regionali
1. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente:
"10. L'Amministrazione regionale finanzia una campagna di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità dell'intervento. La spesa prevista è di euro 500.000 per l'anno 2011 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. L'aiuto di cui al presente articolo è erogato previa approvazione della Commissione europea.".
Art. 11
Sostegno all'aggregazione delle materie prime e mangimi
1. La Regione, al fine di favorire la razionalizzazione dei costi produttivi delle aziende agricole derivanti dall'acquisto delle materie prime e dei mangimi, concorre alla realizzazione, attraverso organismi associati di produttori agricoli, di un piano di gestione degli acquisti delle materie prime e dei mezzi tecnici necessari per il comparto.
2. La spesa relativa è determinata in euro 500.000 annui per il triennio 2011-2013.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti.
Art. 12
Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
1. L'installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per garantire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, è istituito, presso la SfIRS, un fondo di garanzia che garantisce i mutui e i prestiti concessi a tal fine dagli istituti di credito.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2010 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
4. La regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo.
5. La garanzia è prestata nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.
Art. 13
Sostegno del comparto cerealicolo
1. La Regione, al fine di favorire il consolidamento di una filiera cerealicola di qualità, eroga un premio ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna.
2. Il premio è erogato, per un triennio, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione del premio.
4. La spesa relativa è determinata in euro 4.000.000 annui per il triennio 2011/2013.
Art. 14
Sostegno delle aziende suinicole
1. La Regione destina le risorse stanziate dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) a favore delle aziende suinicole della Sardegna, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con priorità per quelle situate nelle zone ad alto rischio come definite dal Piano di eradicazione della peste suina.
2. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento.
Art. 15
Scorte di vaccino
1. Al fine di garantire continuità alla movimentazione di ruminanti al di fuori del territorio regionale è assicurato, per l'anno 2011, l'approvvigionamento di adeguate scorte di vaccino spento contro i sierotipi della blue tongue circolanti in Sardegna. La relativa spesa è valutata in euro 850.000 per l'anno 2011.
2. Nei casi in cui la vaccinazione non possa essere effettuata per indisponibilità di vaccino, la Regione promuove con le restanti regioni italiane accordi finalizzati a consentire la movimentazione in deroga dei capi bovini, ovini e caprini non vaccinati. Tali accordi tengono conto della valutazione del rischio basata sulle risultanze delle pregresse epidemie e della sorveglianza sierologica ed entomologica e, ove necessario, prevedono eventuali controlli di laboratorio sugli animali. L'Amministrazione regionale, inoltre, individua sistemi finalizzati a garantire la tracciabilità dei capi macellati.
Art. 16
Contributo alle università
1. La Regione eroga un contributo annuo alle università della Sardegna per attività di supporto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nella elaborazione di strategie di politica agricola funzionali allo sviluppo della competitività delle aziende agro-zootecniche ed alla diversificazione delle fonti di reddito.
2. Il contributo annuo è determinato in euro 200.000 ed è erogato sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale.
Art. 17
Interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura
1. Le risorse del fondo gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA) per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 sono desti¬nate, per il tramite dello stesso Istituto, all'attuazione, nel territorio regionale, degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura" registrato presso la Commissione europea con il n. XA259/09.
2. A valere sulle stesse risorse sono riconosciuti ad ISMEA gli oneri amministrativi secondo le modalità già in atto per la gestione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006.
Art. 18
Vigilanza
1. I benefici pubblici, di cui alla presente legge, sono destinati esclusivamente a quelle imprese agro-alimentari che dimostrino il rispetto dei vincoli stabiliti al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con la sottoscrizione di contratti quadro regionali di filiera e dei relativi contratti di fornitura.
2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce annualmente al Consiglio regionale, con specifica relazione, in merito al rispetto della norma di cui al comma 1.
Art. 19
Interventi per il rilascio di cogaranzie e controgaranzie
a favore delle piccole e medie imprese agricole
1. La somma di euro 5.000.000, trasferita ad AR¬GEA Sardegna per le finalità stabilite dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, è recu¬perata al bilancio regionale (UPBE362.004) e destinata al rilascio di cogaranzie e controgaranzie a favore delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola da parte del fondo gestito dalla SfIRS Spa, istituito con l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) (UPB S06.04.005).
Art. 20
Centri raccolta latte e macelli mobili
1. La Regione eroga aiuti ai comuni e alle unioni dei comuni per l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e la ristrutturazione di strutture esistenti da destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora.
2. La giunta regionale, con propria deliberazione previo parere della Commissione consiliare competen-te, definisce le modalità dell'intervento.
3. La spesa prevista è valutata in euro 3.000.000 annui per gli anni 2011 e 2012.
Art. 21
Valorizzazione delle produzioni ovine
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni ovine mediante:
a) un programma di sperimentazione finalizzato ad individuare efficaci sistemi di tracciabilità delle produzioni e lavorazioni dell'agnello IgP di Sardegna e ad evitare l'eventuale commercializzazione di animali che non rispettano le norme previste dal relativo disciplinare di produzione;
b) l'individuazione di azioni finalizzate alla destagionalizzazione delle produzioni ovine.
2. Le modalità dell'intervento sono definite con de¬liberazione della giunta regionale. Le relative attività sono affidate alle Agenzie Agris e Laore nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La spesa prevista è valutata in euro 600.000 per l'anno 2011.
Art. 22
Contributo ai consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008
1. La Regione è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, commi 11 e 12, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica).
2. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina le priorità e le modalità di ripartizione del contributo (UPB S04.02.003).
3. I relativi oneri sono valutati in euro 2.500.000 annui.
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2008, come modificato dalla lettera a) del comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, è sostituito dal seguente:
"3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale per comprovate necessità.".
Art. 23
Crediti di gestione e misure per favorire l'accesso al credito
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti a breve termine, della durata massima di diciotto mesi, contratti dalle imprese agricole condotte da IAP o CD attive nella produzione agricola e nell'allevamento per far fronte alle spese di conduzione.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale dei consorzi fidi di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) e all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui al comma 1 nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.
4. La spesa prevista per l'attuazione del comma 1 è stabilita in euro 2.000.000 annui per gli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB S06.04.005).
5. L'Amministrazione regionale, per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole ed operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia (di seguito consorzi fidi) concedendo a tali organismi contributi per:
a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese socie;
b) l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole anche non associate.
6. La giunta regionale, con deliberazione, determina:
a) i criteri di ammissione delle domande, le modalità di erogazione e la misura dei contributi;
b) le operazioni che usufruiscono delle garanzie e i criteri obbligatori cui si attengono i consorzi fidi nell'erogazione delle garanzie e nell'attività di consu¬lenza alle aziende;
c) i requisiti dei consorzi fidi, gli obblighi degli stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale e le attività di controllo sull'utilizzo dei contributi.
7. Agli oneri previsti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2011 si provvede, con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 24
Modifiche al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008
1. Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono soppresse le seguenti parole: "e nel Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA)".
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2011.
Art. 25
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
1. Nell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), subito dopo le parole "L'attività venatoria nei confronti della selvaggina", sono aggiunte le parole: "stanziale, di quella".
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 39.700.000 per l'anno 2010, in euro 51.450.000 per l'anno 2011, in euro 34.500.000 per l'anno 2012, in euro 12.500.000 per l'anno 2013 ed in euro 3.000.000 per gli anni successivi si fa fronte:
a) quanto ad euro 21.700.000 per l'anno 2010, ad euro 8.700.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e ad euro 2.700.000 per gli anni successivi, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);
b) quanto ad euro 5.000.000 per l'anno 2010 con il recupero delle risorse previste dall'articolo 19;
c) quanto ad euro 13.000.000 per l'anno 2010, ad euro 42.750.000 per l'anno 2011, ad euro 25.800.000 per l'anno 2012 e ad euro 3.800.000 per l'anno 2013 con lo storno dei fondi di cui al comma 2.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E231.008
Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico
2010 euro 21.700.000
2011 euro 8.700.000
2012 euro 8.700.000
2013 euro 8.700.000
UPB E362.004
Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari
2010 euro 5.000.000
SPESA
in diminuzione
UPB S06.06.006
Credito di imposta per le imprese
2010 euro 3.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2010 euro 10.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano con l'entrata
2010 euro ---
2011 euro 42.750.000
2012 euro 25.800.000
2013 euro 3.800.000
in aumento
UPB S01.03.001
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale
2010 euro ---
2011 euro 6.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo (AS)
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie sociali nel settore zootecnico
2010 euro ---
2011 euro 850.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.001
Finanziamenti alle agenzie operanti nel settore agricolo - Parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 300.000
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000
UPB S06.04.003
Attività di supporto e statistica agricola (AS)
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
UPB S06.04.005 (DV)
Concorso negli interessi su mutui contratti nel settore agricolo
FR 2010 euro 5.000.000
FR 2011 euro 2.000.000
FR 2012 euro 2.000.000
AS 2013 euro 2.000.000
UPB S06.04.008
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Spese correnti
AS 2010 euro 8.000.000
FR 2010 euro 8.000.000
AS 2011 euro 4.000.000
FR 2011 euro 10.600.000
AS 2012 euro 4.000.000
FR 2012 euro 10.000.000
2013 euro ---
UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
AS 2010 euro 10.000.000
FR 2011 euro 10.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S06.04.013
Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico
AS 2010 euro 1.000.000
FR 2010 euro 5.000.000
FR 2011 euro 10.500.000
FR 2012 euro 10.500.000
AS 2013 euro 2.000.000
FR 2013 euro 500.000
UPB S06.04.011
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Spese correnti
2010 euro ---
AS 2011 euro 2.000.000
FR 2011 euro 2.000.000
AS 2012 euro 2.000.000
FR 2012 euro 2.000.000
AS 2013 euro 2.000.000
FR 2013 euro 2.000.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2010 euro ---
2011 euro 500.000
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 novembre 2010
Cappellacci