Legge Regionale 7 dicembre 2016, n.33
Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015.
LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2016, n. 33
Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 57 del 15 dicembre 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Proroga di termini)
1. Alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 37 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017";
b) al comma 1 dell'articolo 43 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2018".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 dicembre 2016
Pigliaru
Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 57 del 15 dicembre 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Proroga di termini)
1. Alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 37 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017";
b) al comma 1 dell'articolo 43 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2018".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 dicembre 2016
Pigliaru